NOR11198 – Codice della strada. Modifica dei termini per l’impugnazione del verbale di accertamento, davanti al giudice di pace.

NOR11197 – Cronotachigrafo digitale. Entrata in vigore dal 1 Ottobre p.v del Regolamento U.E 1266/2009, del 16 Dicembre 2009.

29 Settembre 2011

La Settimana Sindacale Confederale dal 26 al 30 settembre 2011

30 Settembre 2011

NOR11197 – Cronotachigrafo digitale. Entrata in vigore dal 1 Ottobre p.v del Regolamento U.E 1266/2009, del 16 Dicembre 2009.

29 Settembre 2011

La Settimana Sindacale Confederale dal 26 al 30 settembre 2011

30 Settembre 2011

Roma, 30 Settembre 2011

NOR11198
SM

Oggetto: Codice della strada. Modifica dei termini per l’impugnazione del verbale di accertamento, davanti al giudice di pace.

Nell’ambito del Decreto Legislativo n.150 del 1 Settembre 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 Settembre scorso ed in vigore dal 6 Ottobre p.v), che detta disposizioni complementari al codice di procedura civile per la riduzione e sistemazione dei procedimenti civili di cognizione, segnaliamo che è stata inserita una norma che incide sui termini di impugnazione dei verbali di infrazione del c.d.s davanti al Giudice di Pace. In pratica, l’art. 7 del Decreto porta questo termine a 30 gg (dai 60 attuali) dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale di accertamento, ed a 60 gg quando il ricorrente risiede all’estero. Quindi, una volta ricevuto il verbale, le alternativa a disposizione del soggetto che intende impugnarlo sono quelle di:

– ricorrere al Prefetto del luogo dove la violazione è stata commessa, entro 60 gg dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale di accertamento;
– oppure ricorrere al Giudice di Pace nel termine più breve di 30 gg sempre dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale di accertamento.

Con questa modifica, quindi, il termine per ricorrere davanti al G.d.p. in alternativa al ricorso al Prefetto, coincide con quello per presentare ricorso, sempre davanti al G.d.p, avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto.

Per il resto, l’art. 7 conferma quanto è già stabilito in tema di procedimento davanti al g.d.p agli art. 204 bis del c.d.s e 205 del c.d.s, come modificati lo scorso anno dalla Legge di riforma del codice n. 120/2010. In particolare, ricordiamo:

– l’inammissibilità del ricorso al g.d.p, quando contro lo stesso verbale sia stato già proposta l’impugnazione davanti al Prefetto;
– l’impugnazione del verbale non sospende l’esecuzione del provvedimento, tranne che per gravi e documentati motivi espressamente indicati;
– la legittimazione passiva (quindi, la controparte da citare in giudizio) spetta: al Prefetto, se la violazione è stata accertata da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, funzionari e agenti delle ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’Anas; a Regioni, province e comuni, se le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;
– in caso di rigetto del ricorso, il gdp determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale, imponendone il pagamento nei 30 gg successivi alla notifica della sentenza.

Da evidenziare, infine, che la mancata comparizione del ricorrente  (o del suo difensore) alla prima udienza senza addurre un legittimo impedimento, comporta la convalida del provvedimento opposto con ordinanza appellabile, a meno che l’illegittimità di quest’ultimo  risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, oppure l’autorità che lo ha emesso non ha depositato i documenti a cui è tenuta.

Cordiali saluti.

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