
TRI11099 – Differimento dei termini per il pagamento delle imposte sui redditi. D.P.C.M. del 12 Maggio 2011.
17 Maggio 2011
GOV11101 – Incontro con il Sottosegretario Giachino.
18 Maggio 2011Roma, 17 Maggio 2011
NOR11100
SM
Oggetto: Codice della strada. Applicazione dell’aggravante notturna per alcune sanzione del c.d.s. Decreto del Ministero dell’Interno.
Con un Decreto del 30 Marzo 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 Maggio), il Ministero dell’Interno ha dettato le modalità per il versamento della cd aggravante notturna, ovvero dell’incremento di 1/3 della sanzione pecuniaria per alcune violazioni del c.d.s commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7, il quale è destinato a finanziare il Fondo contro l’incidentalità notturna previsto dal D.L.117/2007. Tale aggravante, che è stata rimodellata dalla Legge n. 94 del 15 Luglio 2009, riguarda le infrazioni individuate al comma 2 bis dell’art. 195:
– Artt. 141 e 142 (eccesso di velocità);
– Art. 145 (precedenza);
– Art. 146 (violazione della segnaletica stradale);
– Art. 149 (distanza di sicurezza tra i veicoli);
– Art. 154 (cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre);
– Art. 174 (tempi di guida e di riposo nella guida di veicoli adibiti al trasporto di cose o persone);
– Art. 176, commi 19 e 20 (infrazioni commesse in autostrada – es. retromarcia, inversione del senso di marcia, circolazione sulle corsie di emergenza );
– Art. 178 (documenti di viaggio per trasporti professionali, con veicoli non muniti di cronotachigrafo).
Il Decreto in commento mette un po’ d’ordine sulle formalità legate al pagamento di questa maggiorazione notturna, onerando colui che lo effettua (trasgressore o obbligato in solido) ad indicare distintamente, sul bollettino di conto corrente postale, l’importo ordinario della sanzione e quello da imputare alla predetta maggiorazione; identica distinzione andrà fatta anche in caso di versamento eseguito direttamente agli sportelli dell’ufficio accertatore.
Nei casi di pagamento a seguito di un’ordinanza di ingiunzione del Prefetto o di una sentenza di rigetto del ricorso da parte del Giudice di Pace, gli incrementi in questione sono corrisposti con il modello “F23”, mentre nell’ipotesi di riscossione coattiva (come in quella in cui il verbale del c.d.s non è stato impugnato, diventando così definitivo) l’aggravante notturna viene versata all’agente della riscossione insieme all’importo ordinario della violazione, previa specifica a quest’ultimo delle distinte causali di pagamento.
L’aggravante notturna è stata introdotta anche per i reati di guida in stato di ebbrezza e sotto l’influsso di sostanze stupefacenti (art. 186, comma 2 sexies e 187, comma 1 quater); per essi, l’art. 4 del Decreto in commento prevede che la quota del 20% dell’ammenda applicata con la sentenza di condanna che ha riconosciuto la suddetta aggravante (la quale viene destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna, dal comma 2 octies dell’art. 186 del c.d.s), sia versata sull’apposito capitolo del bilancio dello Stato ad opera della persona tenuta al pagamento della pena pecuniaria.
Il testo del D.M è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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