NOR11090 – Direttiva patenti. Data di applicazine delle nuove disposizioni e ulteriori precisazioni sui conducenti affetti da problemi di alcool o droghe.

Dal Parlamento Europeo
5 Maggio 2011
NOR11091 – Codice della strada. Circolare del Ministero dell’Interno sulla comunicazione dei dati del conducente, ai fini della decurtazione dei punti dalla patente/CQC.
6 Maggio 2011

Roma, 6 Maggio 2011

NOR11090
SM

Oggetto: direttiva patenti. Data di applicazione delle nuove disposizioni e ulteriori precisazioni sui conducenti affetti da problemi di alcool o droghe.

Facciamo seguito alla circolare Conftrasporto NOR11086 del 5 Maggio u.s, per precisare che le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 59/2011, di recepimento della direttiva U.E 2006/126 sulle patenti di guida, sebbene formalmente in vigore dal prossimo 15 Maggio, si applicheranno soltanto a decorrere dal 19 Gennaio 2013, per effetto di quanto prevede l’art. 28 del Provvedimento (intitolato “disposizioni di attuazione”). Fanno eccezione soltanto alcune norme, tra cui spicca l’art. 23 (ed il relativo allegato III), sui requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore. Questo allegato risulta di particolare interesse, giacché alle lettere E ed F si occupa dei conducenti con problemi di alcool o droghe per i quali, nella riforma del c.d.s dello scorso in anno (ed in particolare dell’art. 119), è stato introdotto il principio per cui gli stessi non possono ottenere né rinnovare la patente di guida. Tale principio viene ora recepito proprio nel sopracitato allegato III. In particolare, per quanto riguarda l’alcool,  la lettera E1 fissa la regola (applicabile anche agli autisti professionali) per cui “la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall’alcool o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcool; per i conducenti professionisti (che, ai fini del Decreto, vengono inquadrati nel gruppo 2), la lettera E.2 stabilisce che “la Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi ed i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi, non può essere superiore a due anni.
Per l’uso di droghe, la lettera F.1 dell’allegato III prevede categoricamente  che “la patente di guida non deve essere rilasciata ne rinnovata al candidato o al conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

Cordiali saluti.

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