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Roma, 28 Gennaio 2011

NOR11026
SM

Oggetto: Codice della strada. Giurisprudenza varia.

Di seguito, si riportano una serie di interessanti sentenze in materia di codice della strada e lavoro.

– Verbale di infrazione a norme del c.d.s – fede privilegiata ed errori commessi durante la compilazione
Segnaliamo due Sentenze, entrambe del 2009, con cui la Corte di Cassazione si è occupata di alcuni aspetti concernenti il verbale di accertamento. Con la prima, emanata addirittura dalle Sezioni Unite per risolvere un contrasto giurisprudenziale sorto tra sezioni della Cassazione (la n. 17355 del 24.7.2009), la Suprema Corte ha stabilito che le circostanze risultanti dal verbale fanno sempre piena prova, fino a querela di falso; di conseguenza la Cassazione ha abbandonato l’orientamento più garantista seguito fino a poco tempo fà, secondo il quale la piena prova del verbale era circoscritta agli accertamenti di tipo statico (ovvero quelli che non implicavano nessuna valutazione dei fatti da parte del pubblico ufficiale), mentre quelli dinamici, comportando una valutazione dell’Agente, potevano contestarsi in giudizio senza dover proporre la querela di falso. Questa distinzione è ora decaduta per effetto della Sentenza in esame, la quale ha stabilito che il verbale fa piena prova di tutti i fatti (statici e dinamici) attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti personalmente; pertanto, le uniche contestazioni che possono svolgersi senza che occorra la querela di falso, riguardano quelle circostanze di fatto della violazione che o non sono state riportate nel verbale, oppure che sono state evidenziate in maniera oggettivamente contraddittoria (es., quando non ci sia coincidenza tra il numero della targa riportato nell’atto ed il tipo di veicolo al quale è stata assegnata); tutte le rimanenti contestazioni dei fatti – sia statici che dinamici – illustrati nel verbale (incluse le sviste o altri errori involontari in cui sia incorso il verbalizzante), possono effettuarsi soltanto attraverso la querela di falso.

La seconda sentenza (sempre del 2009, la n. 19906 del 15 Settembre), ribadisce ancora una volta che la mancata indicazione sul verbale dell’importo della sanzione edittale, non è di per sé causa di nullità della contestazione, “non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore… a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore facendo uso dell’ordinaria diligenza…” Lo stesso dicasi per l’indicazione nel verbale di un testo di Legge diverso da quello violato, “ove l’interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa”.

– Mancata comunicazione dei dati del conducente.
Con la Sentenza n. 11811 del 14 Maggio 2010, la Cassazione si è occupata della comunicazione dei dati del conducente prevista dall’art. 126 bis, comma 2 del c.d.s, sostenendo che il proprietario del mezzo deve provvedervi anche se, nel frattempo, sia stato presentato il ricorso contro il verbale di accertamento; infatti, la sanzione prevista per la violazione di quest’obbligo (pagamento di una somma da € 269 ad €. 1075, mentre fino all’Ottobre 2006 si applicava l’art. 180, comma 8 del c.d.s) ha carattere autonomo, e vuole colpire il rifiuto del proprietario del veicolo a collaborare per permettere l’accertamento dell’autore dell’infrazione al c.d.s, a prescindere dalle vicende che possono interessare il verbale.

– Cambiamento di residenza e decorrenza del termine per la notifica del verbale di accertamento.
Con la Sentenza n. 24851 del 9 Dicembre 2010, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sostenuto (risolvendo così un contrasto giurisprudenziale tra sezioni) che quando il trasgressore modifichi la propria residenza, facendola annotare soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico registro automobilistico (P.R.A), il termine di 90 gg per la notifica del verbale decorre dalla data di annotazione della nuova residenza nei predetti atti dello stato civile; pertanto, la notifica compiuta al precedente indirizzo è illegittima anche se il soggetto non abbia comunicato la variazione al P.R.A, tenuto conto che a quest’ultima formalità dovrebbe provvedere d’ufficio la P.A .

Cordiali saluti.

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NOR11026