
Viabilità Italia – Condizioni meteo
20 Gennaio 2011
Viabilità
21 Gennaio 2011Roma, 21 Gennaio 2011
NOR11019
SM
Oggetto: Infrazioni in materia di tempi di guida e di riposo e cronotachigrafo. Recepimento delle direttive europee sul nuovo sistema di classificazione del rischio aziendale.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 Gennaio 2011 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 245 del 23 Dicembre u.s che, nel recepire le direttive comunitarie nn 4 e 5 (rispettivamente del 23 e del 30 Gennaio 2009), modifica ed integra il D.lgvo144/2008 sulle norme minime per l’applicazione della normativa sociale in materia di autotrasporto. Questi provvedimenti si propongono di introdurre un nuovo sistema di classificazione del rischio delle imprese di autotrasporto, da utilizzarsi per assoggettare a controlli più rigorosi e frequenti quelle imprese che presentino un fattore di rischio più alto, conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 della direttiva U.E. 2006/22 (recepita in Italia, per l’appunto, dal sopra citato D.lgvo144/2008); a questo proposito, l’allegato III della suddetta direttiva (introdotto dalla direttiva U.E. 5/2009 e recepito in Italia con il Decreto Legislativo in commento) individua una serie di violazioni delle norme sui tempi di guida e di riposo e sul cronotachigrafo, suddividendole in infrazioni molto gravi, gravi e minori. Ad esempio, scorrendo la tabella sui periodi di guida, troviamo che il superamento di un’ora del tempo giornaliero è considerato una violazione minore, mentre l’eccesso superiore alle due ore è ritenuto molto grave. Alla stessa stregua, per i periodi di riposo giornalieri l’infrazione è giudicata minore quando il riposo non svolto non abbia superato l’ora, mentre diventa molto grave quando, su un riposo ridotto di 9 h, l’interruzione fatta dal soggetto sia stata inferiore alle 7 h. E’ importante evidenziare che il modo in cui queste infrazioni incideranno sull’assegnazione del rischio alle imprese, non è ancora noto: a ciò provvederà un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con i Ministri dell’Interno e del Lavoro), da adottarsi entro 90 gg. dall’entrata in vigore del provvedimento in commento (quindi, entro il prossimo mese di Maggio), sulla base anche delle indicazioni che saranno fornite dal Comitato di assistenza della Commissione U.E., istituito ai sensi dell’art.18 del Reg.U.E 3821/1985.
Altro aspetto che vogliamo porre in risalto (perché frutto di apposita segnalazione fatta dalla Conftrasporto alla Commissione Lavori pubblici del Senato, in fase di recepimento delle direttive 4 e 5 /2009), è legato al nuovo allegato II introdotto nel D.lgvo144/2008, intitolato “Strumentazione standard da fornire alle unità di controllo”. Finalmente, viene affermato in maniera inequivocabile che tutte le unità di controllo (dove con questo termine si intendono non solo gli operatori di Polizia su strada, ma anche gli Ispettori del Lavoro che effettuano i controlli in azienda) devono disporre di una strumentazione standard, tra l’altro, per leggere ed analizzare i dati dell’unità di bordo e della carta del conducente del tachigrafo digitale. Si comprende agevolmente l’importanza di questa statuizione, tenuto conto dei numerosi problemi che sono stati riscontrati fin’ora soprattutto nelle verifiche svolte nei locali delle imprese (dove sono stati registrati casi di lettura errata, da parte del software in uso al personale Ispettivo, dei dati scaricati dalla carta del conducente), imputabili principalmente proprio alla mancanza di una strumentazione standard.
Il testo del D.lgvo.245/2010 è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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