NOR10209 – Decreto Legge sicurezza. Modifiche alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici.

FIS10208 – Rimborsi IVA assolta all’estero. Proroga dei termini di presentazione delle istanze di recupero.

15 Novembre 2010

E’ Francesco Colucci il nuovo Presidente di Conftrasporto

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Roma, 15 Novembre 2010

NOR10209
SM

Oggetto: Decreto Legge sicurezza. Modifiche alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 Novembre u.s è stato pubblicato il Decreto Legge 12 Novembre 2010, n. 187 che, tra le altre disposizioni, introduce importanti modifiche alle norme introdotte dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari legati agli appalti pubblici (vedi la circolare Conftrasporto NOR10158 del 2 Settembre 2010). Ricordiamo che quest’ultima normativa obbliga gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese interessate all’opera o al servizio, ad eseguire tutte le transazioni tramite uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’intervento del Governo ha fatto chiarezza sull’ambito di applicazione delle nuove disposizioni (art. 6 del Decreto) e, allo stesso tempo, ha introdotto alcune modifiche all’art.3 della citata Legge 136/2010 (art. 7 del Decreto). Sotto il primo profilo, il Decreto Legge ha:
– previsto l’immediata applicazione delle norme sulla tracciabilità, ai contratti di appalto sottoscritti dal 7 Settembre scorso.  Per gli appalti, i subappalti ed i subcontratti connessi stipulati prima di questa data, l’applicazione scatterà dal 6 Marzo 2011.
– interpretato l’espressione “filiera di imprese” sopra indicata, nel senso di ricomprendervi anche i subappalti regolati in base all’art. 118 del codice dei contratti ed i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
– Interpretato l’espressione “anche in via non esclusiva”  di cui sopra, nel senso che i conti correnti bancari o postali possono essere impiegati anche per altre commesse pubbliche purché, per ognuna di queste, gli estremi identificativi del conto corrente vengano comunicati alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente entro 7 gg dalla loro accensione o, se si tratta di conti già esistenti, dal primo utilizzo per un appalto pubblico.
–  Interpretato l’espressione “eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale” (utilizzata al comma 3, art. 3 della Legge 136/2010), nel senso che i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi nonché quelli riguardanti tributi, possono effettuarsi con qualsiasi strumento che garantisca la piena tracciabilità (quindi, ad esclusione del contante). Lo stesso dicasi per le spese giornaliere di importo inferiore a 500 €, sostenute sempre in relazione alla commessa pubblica.

Per quanto concerne le modifiche all’art. 3 della Legge 136/2010, segnaliamo:
– in aggiunta al bonifico bancario o postale, la possibilità di eseguire i pagamenti legati alla commessa anche con strumenti diversi, purché idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art.3, commi 1 e 4 Legge 136/2010) ;
– la possibilità di eseguire i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi (per i quali le nuove disposizioni confermano l’obbligo di utilizzo del conto dedicato, sebbene estranei all’appalto), avvalendosi anche di strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione per l’intero importo dovuto (nuovo comma 2, art.3, Legge 136/2010).
– L’obbligo di indicare il codice identificativo di gara (CIG), ed il codice unico di progetto (CUP) ove obbligatorio, sugli strumenti di pagamento del corrispettivo dell’appalto  e del subappalto (nuovo comma 5, art.3, Legge 136/2010).
– L’obbligo – come già detto in precedenza – di comunicare alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 gg dall’accensione o, se si utilizzano conti già esistenti, dal primo impiego per un commessa pubblica.
– L’obbligo per l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento degli obblighi di tracciabilità ad opera della propria controparte, di darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ove ha sede quest’ultima stazione o l’amministrazione concedente.

Cordiali saluti.

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NOR10209