Roma, 10 Novembre 2010
NOR10206
SM
Oggetto: Carta di qualificazione del conducente. Chiarimenti del Ministero dei Trasporti.
Con la circolare Conftrasporto NOR10203 dell’8 Novembre scorso, vi abbiamo informato della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di due decreti dirigenziali del Ministero dei Trasporti, datati 22 Ottobre u.s, che dettano nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente (c.q.c.), di gestione del punteggio e di svolgimento dei corsi per il recupero dei punti. Questi due provvedimenti hanno abrogato i precedenti D.D. del 7 Febbraio 2007; per questo motivo, con la circolare prot. 85349 del 22 Ottobre u.s, il Ministero dei Trasporti ha effettuato il punto della situazione sulla normativa in materia di rilascio e gestione della carta, nonché sullo svolgimento dei corsi per la formazione iniziale e periodica.
Nel rinviare ad un’attenta lettura della circolare ministeriale (disponibile al link indicato alla fine di questa nota), di seguito riportiamo un commento agli aspetti di maggiore interesse.
In primo luogo, la circolare ministeriale richiama alcuni concetti fissati dall’art. 9 della direttiva U.E 2003/59 in materia di luogo di svolgimento della formazione iniziale e periodica dei conducenti, affermando che la prima può essere svolta nello Stato membro dove l’individuo risiede normalmente (quindi, il luogo dove dimora per almeno 185 gg l’anno), mentre la seconda va effettuata nello Stato membro dove è stabilita l’impresa per la quale lavora o in quello che ha rilasciato un permesso di lavoro; sempre l’art. 9 prevede che i corsi di formazione periodica vengano frequentati nello Stato membro di residenza ovvero in quello in cui è svolta l’attività lavorativa.
La normativa europea è stata recepita in Italia dal Capo II del D.lgvo 286/2005, il quale detta delle disposizioni che, in alcuni casi, distinguono tra i titolari di patenti italiane, comunitarie ed extracomunitarie. Occorre prestare molta attenzione a questo criterio distintivo in quanto, come vi avevamo già anticipato nella già citata circolare Conftrasporto NOR10203, il sistema della patente a punti previsto dall’art. 126 bis del c.d.s, si applica sulla c.q.c dell’autista soltanto se questi è titolare di una patente di guida rilasciata in Italia. Pertanto:
– per i conducenti dipendenti, titolari di patente extracomunitaria ottenuta entro il 9 Settembre 2009 (2008 per il trasporto persone), equivalente alle categoria C, C+E (D, D+E per il trasporto persone), la c.q.c rilasciata per documentazione dimostra unicamente la loro qualificazione professionale ma non è utilizzabile per le finalità della patente a punti. A questo proposito, come vedremo più avanti, è indispensabile che la patente straniera sia convertita nel corrispondente titolo italiano o, se la patente non è convertibile, che l’autista ottenga una nuova patente nel nostro Paese.
– Per i titolari di patente comunitaria, vale lo stesso discorso degli extracomunitari. Quindi, costoro possono continuare a guidare nel nostro Paese con la patente e la c.q.c rilasciata dallo Stato U.E ma, se intendono sfruttare il meccanismo salva punti in vigore per le patenti italiane, devono far riconoscere o convertire la patente posseduta nel corrispondente titolo di guida italiano e richiedere, sempre nel nostro Paese, una nuova c.q.c. Per le patenti rumene di categoria non comprensive dell’abilitazione alla guida di veicoli di categoria B, rilasciate prima dell’entrata nella U.E della Romania, la circolare precisa che in virtù della Decisione della Commissione del 25 Agosto 2008, debbono considerarsi equivalenti ad una patente di categoria C.
Tornando alle patenti extracomunitarie per il trasporto merci ottenute entro il 9 Settembre 2009, il capitolo 3 della circolare si occupa delle formalità legate alla valutazione di equipollenza ed alle conseguenze che si producono sulla c.q.c rilasciata per documentazione, scaduto l’anno da quando l’autista ha fissato la sua residenza in Italia.
In merito alla valutazione di equipollenza, la nota ministeriale (par. 3.1) precisa che in aggiunta alla normale documentazione per il rilascio della c.q.c (elencata al par. 3.2 della medesima nota), l’interessato deve presentare agli Uffici della Motorizzazione un’attestazione integrativa, che viene rilasciata:
– dalla rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato che ha emesso la patente. In questo caso, la firma apposta dal funzionario dell’ufficio straniero, deve essere legalizzata in Prefettura con le procedure normalmente in uso;
– Dalla rappresentanza diplomatica italiana presente nello Stato estero di provenienza della patente.
– Direttamente dall’autorità straniera competente ad emettere la patente. In questo caso, poiché l’atto viene redatto da un ufficio estero, la firma del funzionario ivi apposta deve essere legalizzata dalle rappresentanza consolari o diplomatiche italiane; inoltre, visto che l’attestazione viene redatta in lingua estera, ad essa deve allegarsi anche una traduzione ufficiale in italiano.
Per le patenti non convertibili, il Ministero ha stabilito che l’attestazione integrativa deve specificare le tipologie di veicoli che il richiedente è abilitato a condurre con il titolo straniero; a sua volta, l’Ufficio della Motorizzazione dovrà accertarne l’equipollenza con la categoria C o CE italiana. A proposito della documentazione da allegare alla domanda di rilascio della c.q.c (par. 3.2), segnaliamo che il titolare di patente extracomunitaria deve produrre l’attestazione del rapporto di lavoro che lo lega all’impresa italiana, redatta dal legale rappresentante in conformità all’allegato 4 della nota ministeriale; su questa dichiarazione, gli Uffici della MOT effettueranno dei controlli a campione.
Trascorso un anno dalla fissazione della residenza in Italia senza che il conducente abbia fatto convertire la sua patente, la circolare (par. 3.4) evidenzia tre fattispecie diverse:
a) Titolare di patente extracomunitaria non convertibile. Ai sensi del nuovo art.22, comma 7 bis del D.lgvo 286/2005, introdotto dall’ultima riforma del c.d.s (Legge 120/2010), in deroga ai criteri di propedeuticità, egli può sostenere direttamente l’esame per ottenere la patente C o C+E (quindi, senza dover prima passare per l’ottenimento della patente B), a seconda della categoria corrispondente alla patente estera posseduta. Al momento del rilascio della nuova patente, al soggetto sarà assegnato un duplicato della c.q.c con scadenza identica a quella precedentemente posseduta per documentazione.
b) Titolare di patente extracomunitaria convertibile, in corso di validità. Alla scadenza dell’anno dalla fissazione della residenza in Italia, egli deve far convertire la sua patente di guida nel corrispondente titolo italiano, ed ottenere un duplicato della c.q.c con scadenza identica alla c.q.c rilasciatagli per documentazione.
c) Titolare di patente di guida convertibile ma scaduta di validità. Anche in questo caso occorre una nuova patente, da ottenere con la procedura prima analizzata alla lett. a), ed il duplicato della c.q.c.
In tutte queste tre fattispecie, se la c.q.c già posseduta è scaduta, il duplicato non può rilasciarsi se non viene frequentato un corso di formazione periodica (con il superamento di un esame finale, se la c.q.c è scaduta da più di due anni).
La circolare riassume i requisiti occorrenti per organizzare i corsi di qualificazione iniziale e periodica, e le altre formalità legate al loro svolgimento; ricordiamo in proposito che questi corsi possono essere tenuti anche dalle associazioni di categoria dell’autotrasporto di cose membri del Comitato Centrale per l’albo, e dalle loro articolazioni territoriali.
Nel rimandare gli interessati ad una più attenta lettura della nota ministeriale, evidenziamo che la stessa, sulla formazione iniziale:
– precisa che l’ente che eroga il corso deve dotarsi di registri di iscrizione e di frequenza (conformi agli allegati 5 e 6 e vidimati dall’UMC competente), da conservare per almeno 5 anni presso la sede comunicata all’atto di richiesta del nulla osta o dell’autorizzazione.
– Prevede (al paragrafo 6.1.1.1) delle agevolazioni sia per articolare il registro in due distinti volumi (uno per la parte teorica, da contraddistinguere con la lettera T, e l’altro per quella pratica, contrassegnato con la lettera P), sia per la firma dell’allievo per le esercitazioni di guida o le lezioni giornaliere pratiche collettive, svolte fuori dalla sede del soggetto erogatore del corso.
– Ricorda le disposizioni fissate dal D.M. del 16 Ottobre 2009 (commentato con la circolare Conftrasporto NOR09216 del 9.11.2009), a proposito del programma dei corsi. In particolare, viene rammentato che la formazione ordinaria ammonta a 280 ore (suddivise in 260 ore di corso teorico e 20 ore di corso pratico), mentre quella accelerata è pari a 140 ore, di cui 130 ore di corso teorico e 10 ore di corso pratico.
Quanto alla formazione periodica (par.7), la nota ministeriale ricorda che la c.q.c dura 5 anni (ma quelle rilasciate per documentazione scadranno tutte il 9 Settembre del 2014 – 9 Settembre 2013 per le c.q.c per il trasporto persone, a prescindere dalla data di rilascio), ed evidenzia che il corso di formazione periodica per il rinnovo può essere frequentato:
– nei 12 mesi precedenti alla scadenza della c.q.c. Il rinnovo della carta scatta dal primo giorno successivo alla scadenza del documento rinnovato.
– Entro 2 anni dalla scadenza della c.q.c. Il rinnovo decorre dal giorno di rilascio dell’attestato di formazione periodica, con il conseguente divieto, fino a quel momento, di guidare veicoli pesanti.
– Trascorsi due anni dalla scadenza della c.q.c. In tal caso, la conduzione dei veicoli pesanti non è consentita fino a quando il soggetto non sostenga il corso di formazione e superato l’esame finale.
Per quanto concerne la gestione punti della c.q.c, la circolare (par.8) riporta le prescrizioni contenute nel nuovo D.D. del 22 Ottobre 2010 (commentato con la circolare Conftrasporto NOR10203 dell’8 Novembre u.s), per cui:
– l’applicazione della patente a punti è circoscritta alla c.q.c ed al CAP di tipo KB dei conducenti residenti in Italia, titolari di patente italiana.
– È vietato cumulare il punteggio della c.q.c del trasporto di cose con quello della carta per il trasporto persone.
– La revisione della c.q.c scatta non solo in caso di azzeramento dei punti della carta, ma anche quando, a seguito della notifica di un’infrazione al c.d.s punita con la sottrazione di 5 punti, lo stesso soggetto commetta nell’arco di un anno altre due violazioni non contestuali, ciascuna delle quali comporti la decurtazione di 5 punti.
– L’esito positivo della revisione della c.q.c non influisce sul punteggio della patente di guida, e viceversa.
– La revoca della patente comporta sempre la revoca della c.q.c. Pertanto il soggetto che ottenga una nuova patente dopo aver superato l’esame di revisione, potrà conseguire la c.q.c soltanto previa frequenza del corso di qualificazione iniziale e superamento dell’esame finale.
– La formazione iniziale e l’esame sono previsti anche nell’ipotesi di revoca della c.q.c ottenuta per documentazione.
– Il recupero punti decorre dalla data di superamento dell’esame. Questa disposizione, peraltro, entrerà in vigore soltanto con l’emanazione di un apposito d.m di disciplina delle procedure d’esame.
La circolare ministeriale commentata, e disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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