

Roma, 8 Novembre 2010
NOR10203
SM
Oggetto: Carta di qualificazione del conducente. Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta, di gestione del punteggio e di svolgimento dei corsi per il recupero punti.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 Novembre u.s, sono stati pubblicati due decreti dirigenziali del 22 Ottobre 2010, a firma del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Ing. Amedeo Fumero; questi decreti correggono alcune imprecisioni contenute nella normativa sul rilascio della cqc applicata fin’ora (contenuta nel D.D. del 7 Febbraio 2007) e, allo stesso tempo, adeguano lo svolgimento dei corsi di recupero punti alla novità introdotta dalla Legge 120/2010 di riforma del c.d.s, ovvero l’obbligo di superare un esame.
RILASCIO DELLA C.Q.C
L’art.1, comma 1 del Decreto, con una formulazione a dire il vero non molto chiara (“Ai fini dell’esercizio dell’attività professionale dell’attività di autotrasporto..), prevede l’obbligo per i conducenti professionisti di possedere la carta di qualificazione del conducente:
– dal 10 Settembre 2008, per il trasporto di persone;
– dal 10 Settembre 2009 per il trasporto di cose.
La c.q.c è rilasciata dagli Uffici della Motorizzazione civile del Ministero dei Trasporti, a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione iniziale ordinaria o accelerata ed il superamento di un esame di idoneità. All’art.3, il provvedimento esenta dall’obbligo di formazione iniziale e dal successivo esame, i seguenti soggetti:
a) titolari di patente di guida rilasciata in Italia di categoria D o D+E, e del CAP di tipo KD non oltre la data del 9 Settembre 2008;
b) titolari di patente di guida rilasciata in Italia di categoria C o C+E, non oltre la data del 9 Settembre 2009;
c) conducenti, dipendenti con la qualifica di autista da un’impresa con sede in Italia, titolari di patenti di guida equivalenti alla categoria D, D+E e di certificato di abilitazione corrispondente al CAP KD, conseguiti entro il 9 Settembre 2008 in un Paese extracomunitario o non appartenente allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein);
d) conducenti, dipendenti con la qualifica di autista da un’impresa con sede in Italia, titolari di patenti di guida equivalenti alla categoria C, C+E, ottenute entro il 9 Settembre 2009 in un Paese extracomunitario o non appartenente allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
L’art.7, comma 2 del D.D. stabilisce che dal 5 Novembre scorso (data di entrata in vigore del provvedimento), la c.q.c. per documentazione non viene più rilasciata agli autisti comunitari residenti in altri Stati della U.E o dello S.E.E, dipendenti di imprese di autotrasporto con sede in Italia e titolari, alla data del 9 Settembre 2009, di patenti di categoria C, C+E, D, D+E. Inoltre, come vedremo anche più avanti occupandoci del secondo dei due D.D. del 22 Ottobre 2010, l’art.1 di quest’ultimo provvedimento stabilisce che la disciplina del punteggio della patente prevista dall’art. 126 bis del c.d.s, si applica solamente alle c.q.c ed al certificato di abilitazione professionale di tipo KB, di conducenti titolari di patente italiana. Queste due prescrizioni pongono fine ad un equivoco nel quale era incorso il D.D del 7 Febbraio 2007, che risultava addirittura in contrasto sia con l’art. 10, comma 2 della direttiva U.E 2003/59 (sul riconoscimento reciproco delle c.q.c rilasciate dagli Stati membri), sia con l’art.15 , capo II del D.lgvo 286/2005 che non menziona questi soggetti tra coloro che possono ottenere la c.q.c nel nostro Paese. Pertanto, dal combinato disposto di queste due disposizioni dei D.D., riteniamo di poter affermare che i conducenti comunitari alle dipendenze delle imprese di autotrasporto italiane, possono guidare con la patente e la c.q.c ottenuta nello Stato europeo di provenienza. Costoro potranno comunque chiedere il rilascio della c.q.c in Italia, qualora intendessero beneficiare del meccanismo salva punti della patente, tipicamente italiano, per cui i punti legati alle infrazioni al c.d.s commesse alla guida del mezzo pesante, ricadono sulla c.q.c anziché sul titolo di guida; tuttavia, per far questo i conducenti comunitari dovranno preliminarmente farsi riconoscere o convertire la patente estera nel corrispondente titolo di guida italiano, con la conseguenza che, fino a quel momento, il punteggio graverà soltanto sulla patente estera anche per le violazioni commesse alla guida del camion. Identiche considerazioni valgono anche per la c.q.c ottenuta per documentazione dagli autisti con patente extracomunitaria conseguita entro il 9 Settembre 2009, la quale non è utilizzabile per la sottrazione dei punti fino a quando la patente estera non venga fatta convertire nel corrispondente titolo di guida italiano.
Il rilascio in esenzione della c.q.c. può chiedersi fino al 9 Settembre 2014 (per il trasporto di cose) o al 9 Settembre 2013 (per il trasporto di persone), fermo restando che la validità delle c.q.c come sopra ottenute, cessa proprio a partire da queste scadenze; per questa ragione il conducente dovrà effettuare il rinnovo della c.q.c. in tempo utile, frequentando il corso di formazione periodica presso un soggetto abilitato.
Anche per i duplicati della c.q.c, il D.D. (art.4) detta delle disposizioni applicabili soltanto alle carte rilasciate in Italia, prevedendone l’emissione nei seguenti casi:
a. rinnovo di validità;
b. deterioramento, distruzione, smarrimento o furto;
c. variazione del numero della patente indicato sulla c.q.c.
Il provvedimento si occupa poi:
– del rinnovo di validità della c.q.c, da parte dell’Ufficio della motorizzazione civile dove ha sede l’ente che ha effettuato la necessaria formazione periodica. In questo caso, l’ente trasmette l’elenco dei partecipanti al corso al predetto Ufficio, che, a sua volta, emetterà il duplicato della c.q.c rinnovata entro 7 giorni (art.5 D.D).
– Delle tariffe per il rilascio della carta, che sono state confermate in 9 € sul ccp 9001 (per i diritti di motorizzazione – punto 2, tabella all.3 della Legge 870/1986) ed in €. 29,24 sul ccp 4028 (per l’assolvimento del bollo: uno sulla domanda ed uno sulla c.q.c.) – art. 6 D.D.
In ultimo, il D.D. abroga le disposizioni del precedente decreto del 7 Febbraio 2007, sul rilascio della c.q.c.
GESTIONE DEL PUNTEGGIO SULLA C.Q.C E CORSI PER IL RECUPERO DEI PUNTI.
Il secondo decreto dirigenziale del 22 Ottobre 2010 (che, a differenza del primo, entrerà in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U, quindi dal 19 Novembre p.v), si occupa della gestione dei punti della c.q.c, stabilendo innanzitutto (art. 1, comma 1) il principio già visto per il quale i punti possono essere decurtati soltanto dalle c.q.c e dal certificato di abilitazione professionale di tipo KB, di conducenti titolari di patente italiana.
Il comma 2 della norma prevede il divieto di cumulo tra i punteggi della c.q.c per il trasporto di cose e la c.q.c per il trasporto persone, ovvero della c.q.c e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB.
L’esame di revisione della c.q.c, oltre a scattare nell’ipotesi di perdita dell’intero punteggio della carta, opera anche nella nuova fattispecie di revisione della patente introdotta all’art. 126 bis, comma 6 del c.d.s (art.2, comma 4 del D.D): quando, nell’ultimo anno, l’autista commetta tre violazioni non contestuali, ognuna delle quali comporti la decurtazione di almeno 5 punti. L’esito positivo dell’esame di revisione della c.q.c non influisce sul punteggio della patente e viceversa.
Gli artt. 3 e seguenti del D.D. in esame si collegano alla novità introdotta sempre dalla riforma estiva del c.d.s: quella che lega il recupero dei punti della patente e della cqc, alla frequenza di un corso ed al superamento di un esame.
I corsi di recupero possono essere tenuti:
– dalle autoscuole;
– dai centri di istruzione automobilistica, titolari di nulla osta per l’espletamento dei corsi di formazione iniziale per ottenre la c.q.c;
– dagli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi di formazione iniziale, sia per il trasporto di cose che di persone, ancorché solo per la parte teorica dei rispettivi programmi.
I requisiti per lo svolgimento sono gli stessi previsti dal D.M. 16 Ottobre 2009, in quanto compatibili, e non sono ammessi corsi on line o in videoconferenza
I corsi in questione permettono di recuperare fino ad un massimo di 9 punti, hanno una durata di 20 ore e prevedono una parte comune di 18 ore ed una speciale di 2 ore, dedicata alla responsabilità nel trasporto di cose o di persone (a seconda del tipo di c.q.c posseduta).
L’avvio dei corsi (art. 5 del D.D.) va comunicato al competente Ufficio della Mot con almeno 7 giorni di anticipo, mentre la conclusione deve avvenire entro 4 settimane dalla data di avvio. Le lezioni non possono durare più di 3 ore al giorno, e devono tenersi dal Lunedì al Venerdì (8-23), oppure il Sabato (8–14). Sebbene il D.D. non fissi un limite massimo di partecipanti, occorre osservare la regola della proporzionalità con la superficie dell’aula con un rapporto pari ad almeno mq 1,50 per allievo.
Il conducente può iscriversi al corso (art.6) soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione di decurtazione del punteggio, da parte del Dipartimento per i Trasporti Terrestri; per ogni comunicazione ricevuta è possibile frequentare un solo corso e, inoltre, è vietata la frequenza contemporanea sia di due corsi per il recupero punti della c.q.c, sia di un corso c.q.c ed uno per il recupero punti della patente di guida.
Per quanto concerne le disposizioni dedicate agli esami, l’art. 10 del D.D. ne rinvia l’applicazione all’emanazione del D.M richiamato all’art. 22, comma 2, della Legge 120/2010, che dovrà determinarne i programmi e le modalità di svolgimento. In attesa, lo stesso articolo detta una disciplina transitoria secondo la quale:
– sono consentite fino ad un massimo di 6 ore di assenza dal corso di recupero (a regime saranno 5 ore), superate le quali l’allievo deve ripeterlo per intero. L’allievo assente per un numero di ore inferiore, ottiene l’attestato di frequenza dopo aver recuperato le ore non frequentate.
– Al termine del corso, i soggetti che lo hanno eseguito comunicano sul sito internet del portale dell’automobilista (per l’aggiornamento del punteggio dell’anagrafe degli abilitati alla guida), i dati dei partecipanti che hanno ottenuto l’attestato di frequenza.
– Il punteggio non viene recuperato se, prima della data di rilascio dell’attestato di frequenza, all’anagrafe degli abilitati alla guida risulti che il conducente ha perso l’intero punteggio e, quindi, deve sostenere l’esame di revisione.
Ci riserviamo di tornare sull’argomento non appena il Ministero dei Trasporti avrà divulgato la circolare esplicativa delle nuove disposizioni che, da informazioni assunte per le vie brevi, è praticamente pronta.
I testi dei due D.D del 22 Ottobre 2010, sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti
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