

Roma, 26 Ottobre 2010
NOR10192
SM
Oggetto: Ferrobonus ed incentivi per i veicoli euro 5 acquistati nel 2007 e nel 2008. Aggiornamento
Com’è noto (vedi la circolare Conftrasporto NOR10190 del 25 Ottobre 2010), sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 Ottobre 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.592 del 4 Agosto 2010, che destina le risorse inutilizzate dell’incentivo per le autostrade del mare:
– al pagamento dei saldi dei contributi dei veicoli euro 5 acquistati nel 2007 e nel 2008 (13.000.000 €);
– all’incentivo per il trasporto combinato e trasbordato su ferrovia (27.500.000 €)
In merito al pagamento dei saldi dei veicoli euro 5, il Ministero dei Trasporti ha informato che con l’approvazione del D.M la misura è operativa. Tuttavia, l’erogazione dei saldi (o l’utilizzo in compensazione, per coloro che avevano effettuato questa scelta) avverrà soltanto dopo che la Ragioneria Generale dello Stato avrà completato le operazioni contabili per consentire l’utilizzo dei fondi. La Conftrasporto si adopererà affinché questa procedura venga completata in tempo utile per le prossime scadenze fiscali di Novembre.
Per quanto concerne il ferrobonus, il Ministero ha diffuso il testo di un decreto correttivo del sopracitato D.M. del 4 Agosto 2010 (decreto n.750 del 14 Ottobre 2010) preannunciandone l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo testo riscrive completamente l’art. 3 del D.M. del 4 Agosto, che pertanto viene modificato nel modo seguente:
– il Decreto Dirigenziale che dovrà disciplinare le modalità operative di erogazione del contributo, sarà emanato entro 30 gg dalla data del decreto correttivo.
– Il beneficio viene previsto a favore delle imprese utenti del servizio di trasporto ferroviario, che a partire dal 15 Ottobre 2010 e fino al 14 Ottobre 2011 commissionino dei servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi. Rispetto al decreto del 4 Agosto u.s, quindi, cambia il periodo di operatività della misura, che diventa quello appena citato.
– Per avere diritto al contributo, occorre che l’impresa effettui un volume di traffico, in termini di treni*Km percorsi in Italia, non inferiore all’80 % di quello effettuato nel periodo 1.7.2009 – 30.6.2010. Come vi avevamo preannunciato nella circolare Conftrasporto del 25 Ottobre u.s, rispetto alla prima stesura del d.m è mutato il periodo di riferimento dell’agevolazione (che in origine era stato limitato all’anno 2009). Non solo: il nuovo testo dell’art. 3 amplia ulteriormente le possibilità di accesso al contributo, ammettendovi anche coloro che non hanno effettuato dei treni completi nel 2009, per i servizi commissionati nel periodo 1 Ottobre 2010 – 30 Settembre 2011; in tal caso, condizione necessaria per ottenere la misura è lo svolgimento, su base annua, di almeno 48 coppie di treni completi e l’impegno a mantenere il volume di almeno 48 coppie di treni completi anche per i dodici mesi successivi.
– Le caratteristiche dell’incentivo sono tali da renderne difficoltoso l’accesso delle imprese di autotrasporto tenuto conto che queste ultime, molto difficilmente, sono in grado di commissionare dei treni completi. Proprio per questa ragione, le associazioni di categoria avevano espresso delle riserve sul meccanismo introdotto dal d.m. del 4 Agosto, che il Ministero ha recepito ora in una norma (art.3, lett. e del decreto correttivo) dove si stabilisce che quando il contributo viene assegnato ad un soggetto non utente del trasporto, questi deve destinarne una parte (almeno il 40%) a favore dell’effettivo utilizzatore del servizio (quindi, all’impresa di autotrasporto), sotto forma di sconti tariffari. L’obbligo non si estende alla parte del contributo costituita dall’incentivo premiale (pari al 30% del contributo base).
– Restano ferme le disposizioni già viste nella prima versione del d.m. del 4 Agosto 2010, in materia di anticipazione e di recupero dell’incentivo (in caso di diminuzione dei treni*Km nei 12 mesi successivi all’erogazione, rispetto al volume registrato nel periodo 15.10.2010 / 14.10.2011).
I termini di presentazione delle domanda di ammissione, saranno fissati con un successivo Decreto Dirigenziale; tuttavia, l’avviso divulgato dal Ministero dei Trasporti anticipa che ci saranno 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del citato provvedimento.
I testi dell’avviso ministeriale e del Decreto correttivo del D.M. 4 Agosto 2010, sono disponibili ai link sottostanti.
Cordiali saluti.
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