NOR10187 – Codice della strada. Chiarimenti del Ministero dei Trasporti, sulle modalità applicative delle prescrizioni in materia di età per la conduzione dei veicoli a motore.

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21 Ottobre 2010

Roma, 21 Ottobre 2010

NOR10187
SM

Oggetto: Codice della strada. Chiarimenti del Ministero dei Trasporti, sulle modalità applicative delle prescrizioni in materia di età per la conduzione dei veicoli a motore.

Con la circolare n. 83160 dello scorso 15 Ottobre, il Ministero dei Trasporti ha emanato dei chiarimenti a proposito delle nuove disposizioni dettate dalla riforma del codice della strada,  in materia di età per la conduzione dei veicoli a motore. Com’è noto, le nuove norme hanno stabilito:
1) per i titolari ultrasessantacinquenni di patente C+E, la possibilità di condurre fino a 68 anni autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 ton, previo superamento di una visita medica specialistica annuale presso la Commissione medica locale prevista dall’art. 119, comma 4 del c.d.s (art. 115, comma 2, lett. a del c.d.s);
2) per i conducenti ultraottantenni titolari di patente A, B e superiori, la possibilità di continuare a guidare previo superamento, anche in questo caso, di una visita medica specialistica biennale da parte della sopra citata Commissione medica locale (art.115, comma 2 bis del c.d.s).

Le modalità applicative di questa novità sono state dettate dal D.M. dell’8 Settembre 2010 (commentato con la circolare Conftrasporto NOR10167 del 16 Settembre u.s), il quale ha tuttavia dato vita ad alcuni dubbi interpretativi che sono stati affrontati dalla circolare in commento.

In merito al primo punto, dopo aver precisato che l’esercizio della facoltà ivi indicata è riservato ai titolati di patente C+E (e non della sola patente C, come erroneamente indicato all’art. 1 del D.M. 8.9.2010), la circolare ha previsto che in attesa delle modifiche al Regolamento di esecuzione del c.d.s (D.p.r 495/1992 e ss modifiche), si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dall’art. 307 del predetto Regolamento; pertanto, l’attestazione di idoneità psicofisica che sarà rilasciata dalla Commissione medica locale a seguito del superamento della visita di controllo, è quella già prevista dall’art. 307 del Regolamento, mod. IV.1 , per i conducenti del trasporto persone che intendano guidare oltre il sessantesimo anno di età e fino a 68 anni.

Per quanto concerne il secondo punto, il Ministero ha precisato che:
– alcune Commissioni mediche locali hanno male interpretato l’art. 3, comma 2 del D.M. più volte citato, ritenendo che la validità delle patenti di guida di categoria A, B, C, D, E non potesse spingersi oltre gli 82 anni di età del conducente.  In realtà questa interpretazione è inesatta visto che, al di là di casi specifici (come, ad esempio, per la guida degli autotreni e degli autoarticolati sopra le 20 ton),  le nuove norme del c.d.s  permettono di guidare senza limiti di età, finché sussistano i requisiti psichici e fisici richiesti dalla Legge. La disposizione prima citata si riferisce al conducente che ha compiuto i 77 anni ma non ancora gli 80, che abbia ottenuto il rinnovo della patente triennale dopo l’esito positivo della visita di controllo presso la Commissione medica locale. In questo caso, il D.M ha coordinato la norma già vista dell’art. 115 comma 2 bis del c.d.s (sulla validità biennale del rinnovo della patente dei conducenti con più di 80 anni di età), con quella dell’art.126, comma 1 del c.d.s (che, appunto, fissa in tre anni il periodo di validità delle patenti degli ultrasettantenni), prevedendo che la validità del titolo di guida non possa oltrepassare la data riportata nella certificazione della Commissione medica locale, oppure l’ottantaduesimo anno di età del conducente (qualora il triennio di validità della patente previsto, come già detto, per gli ultrasettantenni, scada dopo il compimento di questa età), trascorsi i quali ricorre nuovamente l’obbligo di visita biennale davanti alla Commissione medica.
– Sempre per i conducenti che hanno superato i 77 anni ma non gli 80, la circolare evidenzia che l’art.3, comma 1 del D.M. ha incluso le patenti di categoria C ed E tra quelle per le quali il certificato di idoneità alla guida valido fino al compimento degli 80 anni di età, può essere rilasciato da un medico monocratico; anche questo riferimento è inesatto, giacché l’art. 119, comma 4, lett. b del c.d.s stabilisce che coloro che hanno superato i 65 anni di età, devono sempre effettuare la visita medica per il rinnovo di queste patenti davanti alla Commissione medica locale.

Cordiali saluti.

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NOR10187

Circolare Ministeriale