Roma, 2 settembre 2010
NOR10158
SM
Oggetto: Nuove norme in materia di tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici, e sui controlli dei mezzi di trasporto e del personale impiegato nei cantieri
Nel quadro della lotta alle infiltrazioni malavitose nell’ambito degli appalti pubblici, il Parlamento ha approvato la Legge 13 Agosto 2010 n. 136 (pubblicata sulla G.U n. 196 del 23 Agosto u.s), la quale, oltre a delegare il Governo all’emanazione di una serie di Decreti Legislativi, detta delle disposizioni che saranno operative dal prossimo 7 Settembre, tra cui si segnalano quelle contenute agli art. 3, 4 e 5.
L’art. 3 si occupa della tracciabilità dei flussi finanziari legati agli appalti pubblici, e stabilisce che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate all’opera o al servizio, devono eseguire tutte le transazioni utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; lo stesso dicasi per la registrazione dei finanziamenti pubblici ricevuti (compresi quelli della U.E). I movimenti di denaro relativi a queste operazioni vanno effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale, ad esclusione delle spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 500 €uro, per le quali ci si può avvalere di strumenti bancari diversi ad esclusione del contante.
Sempre gli stessi soggetti:
– per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi, e per quelli relativi all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se estranei all’appalto pubblico, devono utilizzare il conto corrente dedicato alla commesse pubbliche; inoltre, questi pagamenti possono eseguirsi anche con strumenti diversi dal bonifico (es, R.I.D, assegni bancari, ecc), fatta eccezione del denaro contante.
– per i pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi e per quelli inerenti a tributi, hanno facoltà di avvalersi del conto corrente dedicato (con l’obbligo di reintegrare il conto della somma spesa, con bonifico bancario o postale) oppure di altri conti correnti, e possono utilizzare degli strumenti bancari diversi dal bonifico, tranne il contante.
Nei casi appena visti dove si utilizza il bonifico bancario o postale, al suo interno deve essere indicato il “Codice Unico di progetto” (C.U.P) rilasciato dalla stazione appaltante; a quest’ultima, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono comunicare, entro 7 gg dall’apertura, gli estremi identificativi dei conti dedicati unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
In merito alle sanzioni, occorre riferirsi all’art.3, comma 8 ed all’art.6 della Legge, per cui:
– a pena di nullità assoluta del contratto di appalto, la stazione appaltante deve inserire una clausola con la quale l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla norma in esame. Una clausola identica deve inserirsi nei contratti di subappalto, sempre a pena di nullità assoluta
-per le transazioni eseguite senza l’ausilio delle banche o delle Poste italiane spa, il contratto di appalto è risolto di diritto previa attivazione, da parte della stazione appaltante, della clausola risolutiva espressa riportata sul medesimo contratto. Inoltre, il comma 1 dell’art. 6 prevede una sanzione pecuniaria dal 5 al 20 % del valore della transazione
– per le transazioni non eseguite sul conto dedicato o con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale (naturalmente, nei casi in cui sono obbligatori), ovvero in assenza dell’indicazione del CUP nel predetto bonifico, la sanzione pecuniaria prevista va dal 2 al 10 % del valore della transazione
– nell’ipotesi di mancato reintegro dei conti correnti dedicati con bonifico bancario o postale, la sanzione va dal 2 al 5% del valore dell’accredito
– l’omessa comunicazione, alla stazione appaltante, degli estremi identificativi dei conti dedicati entro 7 gg dalla loro accensione, comporta una sanzione da 500 a 3000 €
L’art. 4 del provvedimento disciplina il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri; in esso viene stabilito che al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà di questi veicoli, la bolla di consegna del materiale deve riportare il numero di targa ed il nominativo del titolare dell’automezzo.
L’art. 5, infine, interviene sulle caratteristiche della tessera di riconoscimento degli addetti nei cantieri impiegati nell’esecuzione dell’appalto, prevista dal T.U sulla sicurezza sul lavoro (D.lgvo 81/2008, artt. 18 e 21): la norma prescrive che sulla stessa deve figurare la data di assunzione del lavoratore, la relativa autorizzazione (nel subappalto) e, per i lavoratori autonomi, anche l’indicazione del committente.
In merito all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, mentre è chiara l’applicazione agli appalti pubblici stipulati dal 7 Settembre, a tutt’oggi è controverso se coinvolgano anche gli appalti stipulati prima di questa data, in corso di esecuzione; sul punto, sono attesi dei chiarimenti da parte dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Uno stralcio della Legge 136/2010 comprensivo delle disposizioni appena commentate, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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