LAV19145 – Oggetto: Lavoro. Chiarimenti sul rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi sul posto di lavoro, ai sensi dell’art.4 della Legge 300/1970.

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Roma, 9 Maggio 2019

LAV19145
SM

Oggetto: Lavoro. Chiarimenti sul rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi sul posto di lavoro, ai sensi dell’art.4 della Legge 300/1970.

Con l’interpello n.3 dell’8 Maggio u.s (emesso in risposta ad un quesito del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro), il Ministero del Lavoro ha escluso l’operatività dell’istituto del silenzio – assenso previsto dalla Legge 241/1990, in merito al rilascio dell’autorizzazione ispettiva all’installazione di impianti audiovisivi sul luogo di lavoro, da cui derivi la possibilità di un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Il Ministero è giunto a questa conclusione dopo un’attenta analisi che ha coinvolto:

  • l’art. 4, comma 1 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970, come modificata dal d.lgs 151/2015), il quale subordina l’installazione di questi impianti alla esistenza di un accordo sindacale o, in mancanza, dell’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, con l’obiettivo di “evitare che l’attività lavorativa risulti impropriamente e ingiustificatamente caratterizzata da un controllo continuo e anelastico, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro”;
  • alla giurisprudenza più recente in materia (in particolare, è stata richiamata la Sentenza della Corte di Cassazione penale n. 22148/2017), la quale ha stabilito che “la diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro”.

Di conseguenza, il Ministero ha ritenuto che “con riferimento ai procedimenti attivabili mediante la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni non è, quindi, configurabile l’istituto del silenzio-assenso, occorrendo l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.”

Cordiali saluti

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LAV19145

Ministero del Lavoro interpello 3