LAV19030 – Oggetto: Lavoro. Codice tributo per il versamento delle sanzioni maggiorate in materia di lavoro.

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Roma, 25 Gennaio 2019

LAV19030
SM

Oggetto: Lavoro. Codice tributo per il versamento delle sanzioni maggiorate in materia di lavoro.

Con la risoluzione n. 7/E del 22 gennaio u.s, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire il versamento, tramite modello F23, delle maggiorazioni delle sanzioni in materia di lavoro previste dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018, sulla quale vedi la nota Conftrasporto FIS19022 del 17 Gennaio u.s).

Com’è noto, la predetta Legge ha introdotto aumenti rilevanti delle sanzioni legate alle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo la seguente misura percentuale:

  • +20% per la violazione delle disposizioni di cui alla Legge 23 aprile 2002 n. 73 (disposizioni sul lavoro irregolare), al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (disciplina del mercato del lavoro), al D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 136 (distacco dei lavoratori in ambito UE), al D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (organizzazione orario di lavoro);
  • +10% per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 sanzionate in via amministrativa o penale (tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
  • +20% per la violazione di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale che saranno individuate con decreto del Ministero del Lavoro.

Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è già stato colpito da sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

La Risoluzione in argomento ha istituto il codice tributo “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. Il codice va riportato nel campo 11 “codice tributo” del modello di versamento F23.

Cordiali saluti.

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LAV19030

Risoluzione 7E