LAV18181 – Oggetto: Lavoro. Chiarimento dell’INL sulle sanzioni per l’omessa assunzione di disabili.

Notizie dal Territorio. FAI MILANO

24 Luglio 2018

ALB18183 – Oggetto: Albo Autotrasporto. Avvio del procedimento per la cancellazione delle imprese già sospese per cancellazione dalla CCIAA, fallimento o liquidazione.

25 Luglio 2018

Notizie dal Territorio. FAI MILANO

24 Luglio 2018

ALB18183 – Oggetto: Albo Autotrasporto. Avvio del procedimento per la cancellazione delle imprese già sospese per cancellazione dalla CCIAA, fallimento o liquidazione.

25 Luglio 2018

Roma, 24 Luglio 2018

LAV18181
SM

Oggetto: Lavoro. Chiarimento dell’INL sulle sanzioni per l’omessa assunzione di disabili.

Con circolare del 18 Luglio u.s, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione della sanzione prevista per la mancata assunzione di personale disabile, da parte dell’impresa tenuta a farlo nel rispetto delle quote di riserva stabilite all’art.3, comma 1 della Legge 68/1999.

Ricordiamo infatti che, a partire dal 1 Gennaio di quest’anno, l’obbligo in questione scatta per le imprese con almeno 15 dipendenti nel preciso istante in cui questa soglia viene raggiunta, e deve essere assolto entro 60 giorni a pena di una sanzione amministrativa di € 153,20 al giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato nella medesima giornata (vedi la circolare Conftrasporto LAV18005 dell’8 Gennaio u.s).

Nel suo ultimo intervento, l’Ispettorato ha fornito queste puntualizzazioni:

  • l’illecito consiste in un’omissione (il mancato compimento di un comportamento doveroso nei termini di Legge), e deve configurarsi come “istantaneo ad effetti permanenti”, consumandosi nel momento in cui, trascorsi 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, l’impresa non abbia provveduto all’assunzione;
  • gli effetti di questa condotta omissiva sono destinati a durare fino a quando non venga rimossa la situazione che l’ha generata. A questo proposito, ricordiamo che con nota del 23 Marzo 2017 (commentata con circolare Conftrasporto LAV17095 del 14.4.2017), l’Ispettorato del Lavoro ha affermato che le uniche modalità di assolvimento dell’obbligo sono quelle indicate dall’art. 15, comma 4-bis, della L. n. 68/1999, ovvero “la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione“, o “la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici“;
  • la natura di illecito istantaneo ha riflessi sulla sanzione applicabile, in caso di successione delle leggi nel tempo. Infatti, la sanzione pecuniaria prima indicata è stata introdotta dal d.lgs 185 del 24 Settembre 2016 (art.5.1.b.1), in vigore dall’8 Ottobre dello stesso anno, per cui è applicabile per le violazioni commesse a partire da quella data. Per le infrazioni commesse in precedenza, invece, rimane applicabile la vecchia formulazione che prevedeva una sanzione amministrativa di £ 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato nella medesima giornata.

Cordiali saluti

Scarica il PDF :

LAV18181

Circolare INL