LAV18096 – Oggetto: . Nota dell’INL sul reato di omesso versamento dei contributi previdenziali.

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Roma, 12 Aprile 2018

LAV18096
SM

Oggetto: Lavoro. Nota dell’INL sul reato di omesso versamento dei contributi previdenziali.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è tornato ad occuparsi del reato di omesso versamento dei contributi previdenziali dopo che, con precedente nota del 25 Settembre 2017 (commentata con la circolare Conftrasporto del 5 Ottobre u.s), aveva chiarito che le omissioni a tal fine rilevanti erano quelle dell’anno di competenza contributiva dei versamenti (registrate, quindi, nel periodo 16 Febbraio/ 16 Gennaio dell’anno successivo). Ricordiamo infatti che a seguito della depenalizzazione decisa con d.lgs 8/2016, il reato in esame si configura solo se il totale annuo non versato dei contributi superi i 10.000 €, mentre al disotto di questa soglia si ha una violazione amministrativa.

Il nuovo intervento dell’INL (nota n. 2926/18, del 29 Marzo u.s) è stato provocato dalla decisione presa dalle SS.UU della Corte di Cassazione, secondo la quale la valutazione dell’omissione contributiva va fatta sulla base di un criterio di cassa, quindi “con riferimento alla mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso”).

Pertanto, l’INL ha confermato le indicazioni che, sul tema, erano state fornite agli inizi dal Ministero del Lavoro con nota del 3 Maggio 2016 (commentata con circolare LAV16147 del 26.5.2016, alla quale si rinvia per gli approfondimenti).

Il testo della nota INL del 29 Marzo, è contenuto al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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LAV18096

nota INL 2926