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NOR18076 – Oggetto: Istituzione del Partenariato per la Logistica e i Trasporti
20 Marzo 2018Roma, 20 Marzo 2018
LAV18075
SM
Oggetto: Lavoro intermittente. Obbligo della valutazione dei rischi. Chiarimento INL.
Con lettera circolare del 15 Marzo u.s (prot. 49), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito dei chiarimenti sulle conseguenze legate alla violazione dei divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza del documento di valutazione dei rischi (DVR), posto dall’art.14 del d.lgs 81/2015.
L’Ispettorato ha ricordato che già con due circolari emanate nel 2012 (nn.18 e 20), il Ministero del Lavoro si era espresso a favore della conversione in un ordinario rapporto di lavoro subordinato, del rapporto di lavoro intermittente siglato in assenza di DVR; infatti, nonostante la normativa sopracitata non prevedesse espressamente questa conseguenza, la Cassazione aveva affermato che “..la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro atipico ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. con conseguente conversione dello stesso nella forma comune di contratto di lavoro subordinato”.
Ora l’INL, nel confermare questo orientamento, ha tuttavia effettuato un’ulteriore precisazione alla luce delle più recenti sentenze pronunciate in tema da alcuni Tribunali (in particolare, quelli di Vicenza e Milano): poiché la trasformazione in rapporto di lavoro ordinario non può confliggere con il principio di effettività delle prestazioni (per il quale i trattamenti retributivi e contributivi devono essere commisurati al lavoro realmente effettuato – in termini quantitativi e qualitativi – sino al momento della conversione), di norma la stessa avverrà nella forma del contratto a tempo parziale.
Il testo della nota INL è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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