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13 Febbraio 2018
INP18048 – Oggetto: Inps. Contribuzione 2018 per gli artigiani.
13 Febbraio 2018Roma, 13 Febbraio 2018
LAV18047
SM
Oggetto: Lavoro. Nuova definizione di “lavoratore svantaggiato” e “molto svantaggiato”
Con decreto del 17 Ottobre 2017 (d’ora in poi: decreto), pubblicato dal Ministero del Lavoro sul proprio sito internet (www.lavoro.gov.it) il 9 Febbraio u.s, sono state ridefinite le categorie dei “lavoratori svantaggiati” e “molto svantaggiati”, in conformità al Regolamento U.E 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi degli artt.107 e 108 del Trattato istitutivo della U.E.
L’art.1, comma 1 del decreto definisce “lavoratori svantaggiati”, i soggetti che soddisfino una delle seguenti condizioni:
- Non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- Avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- Non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- Avere superato i 50 anni di età;
- Essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- Essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo – donna che supera almeno il 25% la disparità media uomo donna in tutti i settori economici, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- Appartenere ad una minoranza etnica di uno Stato membro della U.E e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
I “lavoratori molto svantaggiati” (art.1.2) sono stati invece individuati in coloro che rientrino in una delle seguenti categorie:
- assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, secondo la definizione dettata dal decreto alla precedente lettera a);
- assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi, sempre secondo la definizione di cui alla precedente lettera a), con contestuale appartenenza ad una delle categorie riportate alle precedenti lettere da b) a g).
Il decreto abroga il precedente provvedimento ministeriale del 20 Marzo 2013.
Il testo del decreto è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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