
LAV18022 – Oggetto: Lavoro. Decreto flussi 2018.
17 Gennaio 2018
LAV18024 – Oggetto: Lavoro. Informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
18 Gennaio 2018Roma, 18 Gennaio 2018
LAV18023
SM
Oggetto: Lavoro. Distacco del lavoratore apprendista.
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota del 12 Gennaio u.s, n. 290 (non ancora disponibile sul sito istituzionale) emessa in risposta ad un quesito formulato dall’ITL di Pordenone, ha chiarito che anche i lavoratori assunti con la formula dell’apprendistato possono essere distaccati presso altro datore di lavoro, ferma restando la necessità (affinché l’operazione sia legittima) che ricorrano i presupposti di Legge, in relazione: alla sussistenza dell’interesse del distaccante; all’espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore; alla presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro.
La responsabilità della formazione rimane in capo al datore di lavoro distaccante, anche nel periodo in cui il lavoratore viene utilizzato da altra impresa. A questo proposito l’Ispettorato, dopo aver richiamato la circolare n.40/2004 sulla formazione a distanza, ha evidenziato che il tutor deve essere in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo egli assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dall’apprendista.
Cordiali saluti
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