LAV17235 – Oggetto: Lavoro. Sanzioni in caso di omessa sorveglianza sanitaria. Indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

INT17234 – Oggetto: Trasporti internazionali. Esito della riunione di Commissione mista con l’Ucraina.

18 Ottobre 2017

FIS17236 – Oggetto: Disposizioni urgenti in materia finanziaria. Decreto legge collegato alla Legge di Bilancio 2018

19 Ottobre 2017

INT17234 – Oggetto: Trasporti internazionali. Esito della riunione di Commissione mista con l’Ucraina.

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FIS17236 – Oggetto: Disposizioni urgenti in materia finanziaria. Decreto legge collegato alla Legge di Bilancio 2018

19 Ottobre 2017

Roma, 18 Ottobre 2017

LAV17235
SM

Oggetto: Lavoro. Sanzioni in caso di omessa sorveglianza sanitaria. Indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Con lettera circolare del 12 Ottobre u.s, prot. N.3, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito delle indicazioni operative univoche al proprio personale ispettivo, sulle sanzioni da applicare al datore di lavoro e al dirigente in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori; ciò tenuto conto che, nell’ambito del d.lgs 81/2008, tale omissione è riconducibile in almeno tre fattispecie, ognuna delle quali viene sanzionata in maniera differente.

L’INL ritiene che l’inadempimento in esame sia inquadrabile:

  1. nell’art.18, comma 1, lett.c (obbligo del datore di lavoro, nell’affidamento dei compiti al lavoratore, di tener conto delle capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza), quando si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, prima di affidargli compiti specifici che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es per l’affidamento di lavoro in quota o in sotterraneo). La sanzione prevista prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20 €;
  2. nell’art.18, comma 1, lett. g  (obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico ne d.lgs 81/2008), in tutti i casi in cui la normativa vigente obbliga alla sorveglianza sanitaria. Si applica la sanzione dell’ammenda da 2.192 € a 4.384 €;
  3. nell’art.18, comma 1 lett. bb (obbligo di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità), laddove il lavoratore svolga delle mansioni per le quali, nonostante sia stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini specialistiche, non abbia ancora ricevuto l’idoneità. La sanzione è di natura amministrativo, e prevede il pagamento di una somma da un minimo di 1.096 € ad un massimo di 4.932 €.

Nei settori diversi dall’edilizia, gli Ispettori del Lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.

Il testo della nota dell’INL è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti

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LAV17235

Circolare 3-2017