Univendita – I giovani Neet sono un problema sociale ed economico. La vendita diretta ? l’opportunit? per entrare nel mondo del lavoro – 20/07/2017
24 Luglio 2017
CIR17171 – Oggetto: Contributi agli investimenti e alla formazione 2017-2018. Prime informazioni anche su “ferrobonus” e “marebonus”.
25 Luglio 2017Roma, 24 Luglio 2017
LAV17170
SM
Oggetto: Lavoro. Mancanza del DURC. Conseguenze sul godimento dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale
Con la circolare n. 3 del 18 Luglio 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è soffermato sulle conseguenze legate alla mancanza del DURC, in relazione al godimento dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
Com’è noto l’art.1, comma 1175 della Legge 296/2006 prevede che in assenza del DURC, l’impresa non può godere dei predetti benefici di Legge almeno fino a quando non sia nuovamente nelle condizioni di poterlo richiedere; infatti, questa carenza incide sull’intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici.
Peraltro, il termine di 15 gg per la regolarizzazione del DURC (previsto dall’art.4 del dm 30.1.2015) non trova applicazione quando, con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, siano state accertate delle violazioni comprese nell’allegato A del citato dm; in queste ipotesi, i benefici in esame non possono essere richiesti per i periodi specificati nel già citato allegato A.
A differenza della mancanza del DURC, l’inosservanza degli altri obblighi di legge e/o di contratto che non si rifletta sulla posizione contributiva del lavoratore, assume rilevanza limitatamente al soggetto a cui si riferiscono i benefici, ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione; pertanto, queste violazioni non impediscono il godimento di benefici se regolarizzate prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo (a condizione, ovviamente, che si tratti di violazioni regolarizzabili).
Il testo della nota dell’INL è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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