LAV17138 – Oggetto: Distacco transnazionale dei lavoratori. Nuove precisazioni dell’I.N.L.

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Roma, 7 Giugno 2017

LAV17138
SM

Oggetto: Distacco transnazionale dei lavoratori. Nuove precisazioni dell’I.N.L.

Proseguono i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L), sulla normativa in materia di distacco transnazionale dei lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi (d.lgs 136/2016, di recepimento della direttiva U.E 2014/67 – vedi, per gli approfondimenti, la nota Conftrasporto LAV16190 del 25 Luglio 2016).

In particolare, con la nota del 5 Giugno u.s, l’Ispettorato ha fornito delle delucidazioni nell’ipotesi in cui l’operazione di distacco coinvolga più operatori economici: l’impresa estera distaccante, l’impresa italiana distaccataria e quella che, di fatto, finisce con l’avvalersi della prestazione del lavoratore distaccato. L’ipotesi in esame si concretizza  quando il soggetto distaccato in Italia svolga materialmente l’attività lavorativa presso un’impresa diversa da quella distaccataria, sempre ubicata nel nostro Paese.

L’I.N.L ha ritenuto legittima questa operazione, purché vi sia un titolo giuridico idoneo a giustificarla – es. contratto di appalto o di subappalto tra l’impresa italiana distaccataria e quella utilizzatrice. Allo stesso tempo, l’I.N.L ha precisato che in questa particolare fattispecie, l’impresa estera distaccante tenuta alla compilazione on line (sul portale internet Cliclavoro, previa registrazione) del Modello UNI Distacco UE:

  • nella sezione 3 (soggetto distaccatario) deve indicare la sede/filiale italiana della medesima impresa straniera distaccante, ovvero di altro operatore economico stabilito in Italia;
  • nella sezione 4 (distacchi), nel campo dedicato alla sede del distacco deve riportare il luogo effettivo di svolgimento della prestazione da parte del personale distaccato, diverso dalla sede dell’impresa distaccataria.

Con l’occasione, la nota ha ricordato che nei distacchi transnazionali operati in Italia presso filiali o unità produttive dell’azienda straniera distaccante, affinché queste ultime siano qualificabili come tali occorre “un minimo di organizzazione di mezzi e/o di persone, in forza della quale l’impresa stessa vada ad esercitare e/o gestisca un’attività di natura economica in Italia e costituisce, quindi, un centro di imputazione di rapporti e situazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero, anche se per un periodo determinato”; diversamente, l’impresa distaccataria costituirebbe una società fittizia/di comodo, non esercitando alcuna attività produttiva ma di mera gestione del personale, per cui il distacco non sarebbe “genuino” (con sanzioni pecuniarie per l’impresa estera distaccante e per quella utilizzatrice, oltre al fatto che il lavoratore viene considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore – art. 3, commi 4 e 5 del d.lgs 136/2006).

 La nota ha anche affrontato l’ipotesi dell’invio di dipendenti in Italia da parte dell’impresa estera, presso stand temporanei allestiti nell’ambito di fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali. In particolare, gli obblighi previsti dalla normativa sul distacco non sono applicabili a questa fattispecie, a meno che l’invio del personale presso un’impresa italiana non avvenga in esecuzione di un contratto di appalto per il montaggio e smontaggio di stand o strutture espositive.

Il testo della nota dell’I.N.L è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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LAV17138

NOTA INL 5 giugno