LAV17130 – Oggetto: Installazione di impianti audiovisivi che realizzino il controllo a distanza dei lavoratori. Nuove precisazioni dell’INL.

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Roma, 30 Maggio 2017

LAV17130
SM

Oggetto: Installazione di impianti audiovisivi che realizzino il controllo a distanza dei lavoratori. Nuove precisazioni dell’INL.

Torniamo ad occuparci dell’installazione in azienda di impianti audiovisivi e di altri strumenti similari dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori (vedi, in ultimo, la circolare Conftrasporto LAV17080 del 29 Marzo u.s), per segnalarvi che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato la nota n.4619 del 24 Maggio con la quale ha effettuato alcune precisazioni sulle formalità da espletare (previste, com’è noto, dal nuovo testo dell’art. 4 della Legge 300/1970, come modificato dal d.lgs 151/2015).

L’INL ha riepilogato i punti essenziali della sua nota (di cui non ha ancora reso disponibile il testo):

  • la procedura autorizzativa dell’Ispettorato territoriale del Lavoro è successiva al mancato accordo in sede aziendale con gli organismi sindacali interni;
  • l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato territoriale del lavoro, può essere sostituita da un successivo accordo sindacale;
  • le organizzazioni sindacali deputate al raggiungimento dell’accordo sono la RSU o la RSA e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • le intese raggiunte ex art. 8, comma 2, della Legge 148/2011 in materia di video sorveglianza, debbono trovare il proprio fondamento negli obiettivi indicati al comma 1. Gli accordi derogatori rispetto all’art. 4, debbono garantire il rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di lavoro;
  • l’accordo viene ritenuto valido se raggiunto con la sola maggioranza della RSA (nota del Ministero del Lavoro n. 2975 del 5 dicembre 2015).

Cordiali saluti.

LAV17130