LAV16165 – Oggetto: Detassazione dei premi di risultato e welfare aziendale. Circolare dell’Agenzia delle Entrate.

INT16164 – Oggetto: Francia. Nuove regole sul distacco di personale di imprese estere, nell’ambito di una prestazione di trasporto terrestre. Documentazione divulgata dal Ministero dei Trasporti francese.

16 Giugno 2016

ABI: Rapporto mensile – 15/06/ 2016

20 Giugno 2016

INT16164 – Oggetto: Francia. Nuove regole sul distacco di personale di imprese estere, nell’ambito di una prestazione di trasporto terrestre. Documentazione divulgata dal Ministero dei Trasporti francese.

16 Giugno 2016

ABI: Rapporto mensile – 15/06/ 2016

20 Giugno 2016

Roma, 17 Giugno 2016

LAV16165
SM

Oggetto: detassazione dei premi di risultato e welfare aziendale. Circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Torniamo ad occuparci della detassazione dei premi di risultato disciplinata dalla Legge di Stabilità 2016 (art.1, comma 182 della Legge 208/2015), per comunicarvi che con la circolare n.28 del 15 Giugno u.s, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla misura soffermandosi, in particolare, su una delle novità introdotte da quest’anno: la possibilità, per il lavoratore, di far convertire i premi di risultato o la partecipazione agli utili d’impresa oggetto della detassazione, in benefit compresi nel cd “welfare aziendale”.  Questa espressione connota una serie di erogazioni che, per volontà del datore di lavoro o sulla base di contratti, accordi e regolamenti aziendali, sono corrisposte al dipendente in natura o in forma di rimborso o di voucher, per spese aventi finalità di rilevanza sociale.

In particolare. ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f), f bis) e f ter) del TUIR, sono comprese nel welfare aziendale le spese sostenute dal lavoratore (anche per i suoi familiari), per:

  • opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
  • somme, prestazioni e servizi di educazione ed istruzione , nonché per la frequenza di ludoteche, centri estivi e per le borse di studio;
  • servizi di assistenza destinati a familiari anziani o, comunque, non autosufficienti.

Tutte queste prestazioni non concorrono a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie.

Attraverso la circolare in commento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando il lavoratore scelga di far convertire il premio di risultato o la partecipazione all’utile in benefit inclusi nel welfare aziendale, quest’ultimi sono esenti anche dalla tassazione sostitutiva del 10%. Peraltro, affinché ciò accada è necessario che:

  • la contrattazione di secondo livello abbia espressamente assegnato questa possibilità di scelta al dipendente;
  • sussistano le condizioni previste dalla Legge di Stabilità, per l’applicazione della tassazione agevolata del 10% sui premi di risultato e sulle partecipazioni agli utili (tra le quali il limite di 2000 € lordi – che salgono a 2500 € per le aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro – , e il reddito del lavoratore ottenuto nell’anno precedente che non può superare i 50.000 €). La parte di premio non sostituita dal benefit, verrà assoggettata all’imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria, a scelta del prestatore di lavoro.

Altro chiarimento da evidenziare, ha riguardato l’esclusione dalla misura delle retribuzioni di produttività (che, invece, erano comprese nella precedente regolamentazione), quali le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari, corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro.

Per ulteriori chiarimenti sulla nuova detassazione dei premi di risultato, si rinvia alla lettura delle circolari Conftrasporto LAV16136 del 17 Maggio u.s e LAV16161 del 15 Giugno u.s.

Il testo della nota dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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LAV16165

Circolare agenzia Entrate