
NOR16141 – Oggetto: Codice della strada. Conversione patenti ucraine. Nota MIT.
20 Maggio 2016ABI: sofferenze nette a 83,6 mld – 19/05/2016
23 Maggio 2016Roma, 20 Maggio 2016
LAV16142
SM
Oggetto: Lavoro. Obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori distaccati. Interpello del Ministero del Lavoro.
Con la nota n. 8/2016, la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni sull’applicazione dell’obbligo di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs 81/2008, nei confronti dei lavoratori distaccati. In particolare, l’istante aveva chiesto di conoscere “nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs 81/2008 e di tutti i procedimenti ad essa connessi/collegati”.
La Commissione ha chiarito che nel distacco dei lavoratori, gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco (distaccante) che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). In particolare:
- sul distaccante grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”;
- sul distaccatario incombe invece l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.
La nota del Ministero del Lavoro è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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