LAV15113 – Oggetto: Lavoro. Somministrazione di lavoratori da parte di agenzie rumene. Intervento del Ministero del Lavoro.

INT15112 – Austria. Divieti integrativi di circolazione per i mezzi pesanti.

9 Aprile 2015

Somministrazione transnazionale di lavoratori.

10 Aprile 2015

INT15112 – Austria. Divieti integrativi di circolazione per i mezzi pesanti.

9 Aprile 2015

Somministrazione transnazionale di lavoratori.

10 Aprile 2015

Roma, 10 Aprile 2015

LAV15113
SM

Oggetto: Lavoro. Somministrazione di lavoratori da parte di agenzie rumene. Intervento del Ministero del Lavoro.

A seguito di alcuni volantini diffusi da agenzie di somministrazione rumene presso imprese italiane, nei quali sono stati paventati una serie di vantaggi legati all’utilizzo di lavoratori in somministrazione,   tra cui l’assenza totale di alcuni obblighi di carattere retributivo (13a, 14a, TFR, ecc), il Ministero del Lavoro ha preso posizione emanando la circolare n. 14 del 9 Aprile u.s.
Il Ministero ha categoricamente smentito le affermazioni dell’agenzia rumena ed ha ricordato che, secondo quanto previsto dalla normativa europea sul distacco (direttiva 96/71/CE e direttiva 2014/67/UE) e dall’art. 23, comma 1, del d.lgvo 276/2003 (cd. Legge Biagi), il lavoratore distaccato ha:
– diritto “a condizioni base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte”;
– può usufruire anche della responsabilità in solido tra l’utilizzatore e l’agenzia di somministrazione, per l’adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali.

Tale diritto  fa si che l’attività del lavoratore distaccato venga disciplinata dalle disposizioni di Legge, dalle indicazioni amministrative e dalle clausole della contrattazione italiana, con riferimento a:
– periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;
– durata delle ferie annuali retribuite;
– tariffe minime salariali, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario;
– salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
– non discriminazione tra uomo e donna;
– condizioni di cessione temporanea di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione.

In merito alla retribuzione, la circolare ministeriale ha confermato la risposta fornita nel 2010 ad un interpello della Conftrasporto (interpello 33/2010, commentato con la circolare Conftrasporto LAV10184 del 14 Ottobre 2010). Pertanto, “nella nozione di retribuzione devono essere comprese tutte le erogazioni patrimoniali del periodo di riferimento, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta. La retribuzione, così intesa, va dunque più strettamente legata alla definizione di “reddito da lavoro dipendente” valida ai fini fiscali e nella stessa rientrano tutte le erogazioni patrimoniali aventi causa nel rapporto di lavoro in senso lato, senza operare una comparazione per singola voce retributiva, che risulterebbe comunque impossibile in considerazione dei differenti regimi normativi applicabili nei diversi Paesi europei.”
Il Ministero del Lavoro ha invitato i propri Ispettori a prestare la massima attenzione alle eventuali irregolarità nell’ambito della somministrazione e del distacco transnazionale di lavoratori, avviando anche specifiche campagne per informare le imprese sulla corretta applicazione della normativa.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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LAV15113

Circolare ministeriale