

Roma, 19 Dicembre 2014
LAV14382
SM
Oggetto: sgravi contributivi legati a nuove assunzioni. Incremento occupazionale netto.
Con l’interpello n.34 del 17 Dicembre scorso, il Ministero del Lavoro ha chiarito che nei casi in cui disposizioni di Legge colleghino il riconoscimento di incentivi per le assunzioni all’incremento occupazionale nei 12 mesi successivi, questo incremento deve essere valutato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media alla fine dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
Il Ministero è giunto a questa conclusione dopo aver analizzato la Sentenza della Corte di Giustizia del 2 Aprile 2009, in cui è stato affermato che ai fini della verifica della sussistenza di un aumento di posti di lavoro, “.. si deve porre a raffronto il numero medio di Unità di lavoro – anno (ULA) dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione”. Pertanto, l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non un occupazione “stimata”, dunque, teorica.
Di conseguenza, i benefici potranno essere fruiti:
– sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento, salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;
– al termine dei 12 mesi, qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo.
In conclusione, se al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote della misura già godute.
Il testo dell’interpello ministeriale, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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