

Roma, 1 Ottobre 2014
LAV14306
SM
Oggetto: Lavoro. Sgravio contributivo sui contratti di solidarietà. Istruzioni per la richiesta.
Con circolare n.23 del 26 Settembre u.s, il Ministero del Lavoro ha dettato le istruzioni per richiedere lo sgravio contributivo sui contratti di solidarietà stipulati ai sensi della Legge 863/1984, introdotto dal decreto legge 34/2014 (convertito con Legge 78/2014).
Lo sgravio decorre dal 21 Marzo 2014 (data di entrata in vigore del d.l 34/2014) e consiste in una riduzione del 35% dei contributi dovuti per i lavoratori interessati a questa forma di solidarietà (consistente nella diminuzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%); viene concesso per periodi non superiori ai 12 mesi, a favore di imprese che abbiano individuato strumenti per incrementare la produttività in misura analoga allo sgravio contributivo, ovvero un piano di investimenti per superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
Le domande per ottenere il beneficio devono essere presentate a mezzo PEC alla Direzione Generale degli Ammoritzzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, con la modulistica e le modalità operative specificate nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it . Contestualmente, detta domanda deve essere inoltrata via e mail all’Inps.
Il termine ultimo per la richiesta è di 30 giorni dalla stipula del contratto di solidarietà; per i contratti in essere alla data del 26 Settembre u.s, la scadenza per richiedere lo sgravio è stata fissata al 26 Ottobre p.v.
La misura verrà riconosciuta nei limiti delle risorse finanziarie disponibili (15 mln di €uro), per cui, con l’approssimarsi del raggiungimento del limite di spesa, le domande pervenute saranno ammesse con riserva. L’esaurimento dei fondi sarà comunicato dal Ministero del Lavoro, tramite avviso pubblicato sul proprio sito internet.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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