LAV14303 – Lavoro. Sospensione dell’obbligo di assunzione di soggetti disabili, in presenza di incentivi al prepensionamento previsti dalla riforma Fornero.

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Roma, 30 Settembre 2014

LAV14303
SM

Oggetto: Lavoro. Sospensione dell’obbligo di assunzione di soggetti disabili, in presenza di incentivi al prepensionamento previsti dalla riforma Fornero.

Con la circolare n.22 del 24 Settembre u.s, il Ministero del Lavoro ha affermato che le imprese che si avvalgono degli incentivi all’esodo ed al prepensionamento previsti dalla riforma Fornero (in particolare, si tratta dell’art. 4, commi da 1 a 7 ter della Legge 92/2012), beneficiano della sospensione dell’obbligo di assumere soggetti disabili, prevista dall’art. 3, comma 5, della Legge 68/1992.
Questa sospensione, infatti, può essere chiesta dalle imprese con più di 15 dipendenti in determinate ipotesi  (crisi aziendale; stipulazione di contratti di solidarietà difensivi; attivazione di procedure di mobilità) le quali, nel corso degli anni, sono state ampliate in via interpretativa dal Ministero del Lavoro, che ha finito con il ricomprendervi dei casi analoghi (es.per le aziende che fanno ricorso alla cassa integrazioni guadagni in deroga ed ai contratti di solidarietà), fino a giungere all’inclusione delle imprese che facciano ricorso alle procedure di prepensionamento della riforma Fornero. Si tratta, ricordiamo, delle imprese con più di 15 dipendenti di media, alle quali è stata data possibilità di stipulare degli accordi con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo di lavoratori vicino al pensionamento (devono mancargli non più di 4 anni), in caso di: eccedenza di personale; licenziamenti collettivi tramite procedura di mobilità; eccedenza di personale con qualifica dirigenziale.

Orbene, il Ministero del Lavoro ha concluso che l’obbligo di assumere soggetti disabili va sospeso anche per queste imprese, tenuto conto che si tratta di una fattispecie analoga alla mobilità e che, inoltre, ci troviamo davanti ad una situazione aziendale di crisi con personale in eccedenza da gestire; circostanza, questa, che rende temporaneamente impossibile il corretto rispetto del predetto obbligo di assunzione.

La sospensione dell’obbligo – conclude la nota ministeriale – è limitata in proporzione al numero di lavoratori interessati all’esodo anticipato, si estende per la durata della procedura medesima (massimo 4 anni) e per il singolo ambito provinciale di attività

La nota del Ministero del Lavoro è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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LAV14303

Circolare Ministero Lavoro