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25 Luglio 2014Roma, 25 Luglio 2014
LAV14260
SM
Oggetto: Computo nel TFR dell’indennità di trasferta. Decisione della Corte di Cassazione.
Con Sentenza del 15 Luglio scorso (n.16142), la Corte di Cassazione ha chiarito i limiti entro cui l’indennità di trasferta concorre al calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.
In particolare, il ricorrente (autista di un’impresa di autotrasporto) aveva chiesto di includere nel calcolo del T.F.R l’intero importo dell’indennità di trasferta, sul presupposto che quest’ ultima avesse natura retributiva anche per quella parte che, secondo la normativa vigente, non concorre a formare il reddito del dipendente.
La Cassazione ha respinto questa richiesta e decisive, in tal senso, sono state le formulazioni:
– della disposizione del CCNL autotrasporto sul Trattamento di fine rapporto (attualmente, art. 34), in cui sono indicate in maniera tassativa le voci della retribuzione utili ai fini del calcolo del TFR, tra cui è prevista la “parte retributiva della trasferta”;
– dell’art. 6, comma 7 della parte speciale del CCNL, dove è espressamente stabilito che “le differenze in più rispetto ai valori esenti dall’Irpef hanno natura retributiva, e sono computabili esclusivamente nel T.F.R, sempre che l’indennità non sia erogata in modo occasionale”
Pertanto, la Cassazione ha ribadito che l’indennità di trasferta non erogata in maniera occasionale contribuisce al calcolo del T.F.R, limitatamente alla parte che eccede gli importi esenti da Irpef, previsti dall’art. 51, comma 5 del D.P.R 917/1986 (attualmente, questi importi sono pari ad € 46,48 al giorno per le trasferte fuori dal territorio comunale, e ad € 77,46 € per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto) .
Sempre la Cassazione ha inoltre respinto la richiesta di includere, nella base di calcolo del T.F.R, il compenso per lavoro straordinario. Anche in questo caso è risultata decisiva la formulazione delle norme prima richiamate del CCNL e, in particolare, dell’art. 34 in cui tale compenso non compare.
Il testo della sentenza è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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