
TRI14127 – IVA. Operazioni commerciali con altri Paesi membri dell’Unione europea. Nuova modalità di iscrizione al VIES.
31 Marzo 2014
FIS14129 – Accise 2014. Disponibilità del modello di domanda e del software per la compilazione, relativi al primo trimestre 2014.
31 Marzo 2014Roma, 31 Marzo 2014
LAV14128
SM
Oggetto: Lavoro. Chiarimento in merito al Registro infortuni.
Con l’interpello n. 9/2014 (emesso in risposta ad un quesito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro), il Ministero del Lavoro ha affermato che è ancora applicabile la sanzione prevista dall’art. 89 , comma 3 del d.lgvo 626/1994, in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni da parte del datore di lavoro (sanzione amm.va da un milione a sei milioni delle vecchie lire).
Infatti, le disposizioni che hanno istituito il registro infortuni sono ancora in vigore, tenuto conto che l’abrogazione è stata prevista dall’art. 53, comma 6 del d.lgvo 81/2008 a partire dal sesto mese successivo all’adozione del decreto interministeriale istitutivo del SINP (sistema informativo nazionale per la prevenzione), cosa che non è ancora avvenuta.
Il registro infortuni – ricorda il Ministero – deve essere redatto conformemente al modello approvato con DM 12.9.1958 (come modificato dal DM 5.12.1996), vidimato presso l’ASL competente per territorio (fatte salve le Regioni che hanno abolito tale prassi) e conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro.
Il testo dell’interpello 9/2014 è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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