LAV14119 – Modifiche alla direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. Approfondimento tecnico.

NOR14118 – Codice della strada. Attuazione della direttiva U.E 2011/82 sullo scambio transfrontaliero in materia di infrazioni.

24 Marzo 2014

Traforo del Monte Bianco

24 Marzo 2014

NOR14118 – Codice della strada. Attuazione della direttiva U.E 2011/82 sullo scambio transfrontaliero in materia di infrazioni.

24 Marzo 2014

Traforo del Monte Bianco

24 Marzo 2014

Roma, 24 Marzo 2014

LAV14119
SLM

Oggetto: Modifiche alla direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. Approfondimento tecnico.

Si trasmette, di seguito, un approfondimento tecnico relativo alle principali misure contenute nell’accordo, recentemente raggiunto dal Parlamento europeo e dal  Consiglio dell’UE, sulle modifiche alla direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (testo completo in allegato).
L’analisi è stata svolta con la preziosa collaborazione degli uffici della delegazione confederale a Bruxelles.

Il dato sicuramente positivo è costituito dallo strumento normativo prescelto, ovvero la direttiva e non il regolamento. Dunque gli Stati membri godono di un certo grado di autonomia: sono infatti autorizzati a valutare caso per caso le situazioni che si configurano come distacco (vedi art. 10) ed eventualmente imporre nuovi obblighi amministrativi e misure di controllo (verdi art. 9). Una corretta trasposizione da parte dell’Italia potrebbe quindi contribuire a rendere più efficaci alcune delle misure previste.

CAPO I – Disposizioni generali
Art. 3 : individuazione di un distacco autentico e prevenzione degli abusi e dell’elusione.
  L’articolo enuncia gli elementi fattuali che dovrebbero aiutare le autorità competenti a valutare una situazione autentica di distacco. Esse possono utilizzare questi elementi anche per valutare se una persona rientra nella definizione applicabile di lavoratore oppure individuare i lavoratori falsamente dichiarati come autonomi. Alcuni degli elementi fattuali previsti dall’articolo sono:
– Il luogo in cui l’impresa ha il suo ufficio regolarmente registrato, in cui paga le tasse e versa i contributi previdenziali e, e dove, eventualmente, ha una licenza professionale o è registrato presso una camera di commercio o organismi professionali secondo quanto prescritto dalla legge nazionale;
– Il luogo in cui i lavoratori sono assunti e dal quale sono successivamente distaccati;
– Il luogo in cui l’impresa svolge la sua attività “sostanziale” e nel quale assume personale amministrativo;
– Il periodo limitato di tempo durante il quale è svolta l’attività da parte del lavoratore distaccato;
– La data alla quale ha inizio il distacco;
– La natura delle attività.

N.B. l‘articolo prescrive che il mancato rispetto di uno o più degli elementi di fatto non preclude automaticamente una situazione dal configurarsi come “distacco”. La valutazione di questi elementi deve tener conto delle specificità di ciascun caso.

CAPO II – Accesso all’informazione
Art. 4 : ruolo degli uffici di collegamento (vedi art. 2a)
Art. 5: facilitare l’accesso all’informazione. L’articolo mira ad aumentare la trasparenza prevedendo che le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione e ai contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati siano rese pubbliche a titolo gratuito tramite un sito web ufficiale unico a livello nazionale o altri mezzi appropriati. Non si fa esplicito riferimento ai contributi previdenziali, né contempla la creazione di una banca dati amministrata a livello europeo, per esempio dalla Commissione, affinché l’Italia o qualsiasi altro paese sia in grado di controllare se i contributi previdenziali sono calcolati sull’imponibile italiano oppure su quello del paese distaccante (o d’invio).

CAPO III – Cooperazione amministrativa
Art. 6: mutua assistenza.
Il testo fissa i termini entro i quali devono essere trasmesse le informazioni, ossia il prima possibile ed entro due giorni lavorativi per i casi urgenti (es. informazioni sull’IVA) ed entro 25 giorni lavorativi per tutte le altre richieste di informazioni.
Art. 7 : ruolo degli Stati membri nel quadro della cooperazione amministrativa
Art. 8: misure di accompagnamento

CAPO IV – Controllo della conformità
Art. 9 : obblighi amministrativi e misure di controllo nazionali. L’articolo mantiene un equilibrio tra la necessità di garantire la certezza del diritto e la trasparenza per i prestatori di servizi, pur riconoscendo la competenza degli Stati membri. La direttiva prevede che gli Stati membri possano imporre solo misure di controllo e obblighi amministrativi giustificati e proporzionati al fine di garantire l’effettivo rispetto della direttiva d’applicazione e della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri possono imporre anche altre misure di controllo e obblighi amministrativi giustificati e proporzionati qualora dovessero presentarsi situazioni o nuovi sviluppi da cui emerge che gli obblighi amministrativi e le misure di controllo in vigore non sono sufficienti o efficaci. Tutte le misure adottate dovranno essere comunicate alla Commissione e i prestatori di servizi dovranno essere informati di queste misure tramite un unico sito web nazionale. Tale processo di monitoraggio non costituisce un’autorizzazione ex-ante.
Art. 10: ispezioni. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti appropriati controlli e meccanismi di vigilanza e siano effettuate nel loro territorio efficaci e adeguate ispezioni dirette a controllare la conformità alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e a garantirne la corretta applicazione. Tali ispezioni si basano principalmente su una valutazione dei rischi effettuata regolarmente dalle autorità competenti, che identifica i settori d’attività in cui nel loro territorio si concentra la presenza di lavoratori distaccati per la prestazione di servizi. Nel procedere a tale valutazione dei rischi, è tenuto conto della realizzazione di grandi progetti infrastrutturali, dei problemi e delle necessità particolari di specifici settori, delle precedenti irregolarità e della vulnerabilità di talune categorie di lavoratori.

CAPO V – Esecuzione degli obblighi
Art. 12: responsabilità sub-contrattuale. Il testo prevede che, per quanto concerne le attività citate nell’allegato della direttiva 96/71/CE, vale a dire il settore edilizio, gli Stati membri adottano misure in modo tale che i lavoratori distaccati possano tenere responsabile il contraente, di cui il datore di lavoro è un subcontraente diretto, del rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati per quanto riguarda le retribuzioni nette arretrate. Invece delle norme in materia di responsabilità, gli Stati membri possono adottare altre misure esecutive adeguate che permettono, in un rapporto di subappalto diretto, sanzioni effettive e proporzionate nei confronti del contraente in situazioni in cui i lavoratori hanno difficoltà ad ottenere i loro diritti. Gli Stati membri possono altresì, nel rispetto del diritto dell’Unione, prevedere tale responsabilità in settori diversi da quelli indicati nell’allegato della direttiva 96/71/CE.

CAPO VI – Esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative
Art. 13: principi generali – assistenza e riconoscimento reciproci.
La direttiva si basa sui principi dell’assistenza reciproca e del riconoscimento reciproco per l’esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro nei casi di inosservanza delle norme applicabili al distacco dei lavoratori in un altro Stato membro
Art. 14a: motivi di rifiuto. Le autorità competenti di uno Stato membro non sono tenute ad eseguire una richiesta di recupero o di notifica di una decisione se la richiesta non contiene le informazioni di cui all’articolo 14 (1), oppure se questa è incompleta.
Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro possono rifiutare di eseguire una domanda di recupero nelle seguenti circostanze:
(a) a seguito di indagini da parte dell’autorità competente interpellata, appare ovvio che i costi previsti o le risorse necessarie per recuperare la sanzione sono sproporzionate rispetto all’importo da recuperare;
(b) la complessiva sanzione pecuniaria è inferiore a 350€ o l’equivalente di tale importo;
(c) il mancato rispetto dei diritti fondamentali degli imputati come stabilito dalla Costituzione dello Stato membro in questione.

CAPO VII – Disposizioni finali
Art. 18: sistema d’informazione del mercato interno (IMI).
La cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri sono attuate per mezzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI). L’IMI è un’applicazione online sicura che consente alle autorità nazionali, regionali e locali di comunicare rapidamente e agevolmente con le loro controparti all’estero.
Art. 19: modifica del (regolamento IMI)
Art. 20: recepimento. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro 2 anni dalla sua entrata in vigore
Art. 21: revisione. Entro 3 anni dalla data di cui all’articolo 20, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo […]una relazione sull’applicazione della direttiva e propone, se del caso, le necessarie modifiche.
Art. 22: entrata in vigore. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE (GUUE).
Art. 23: destinatari. Gli Stati membri sono destinatari della direttiva.

Da una prima analisi non sembra che le misure proposte, alla base dell’accordo, possono essere determinanti per riuscire ad eliminare il fenomeno dei conducenti a basso costo assunti e somministrati dalle agenzie interinali attraverso lo strumento del distacco, soprattutto nel caso di un’attività mobile come quella dell’autotrasporto.
Per esempio l’art.5 –  seppur tendente a migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri – non prescrive la creazione di una banca dati gestita a livello comunitario, dove ciascun paese avrebbe l’obbligo di comunicare le condizioni contrattuali applicate agli autisti (come i trattamenti retributivi minimi e il calcolo dei contributi), ma si limita a proporre la creazione di siti web nazionali plurilingue facilmente accessibili.

Si allega il testo completo dell’accordo.

Cordiali saluti

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LAV14119

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