

Roma, 21 Marzo 2014
LAV14116
SM
Oggetto: Lavoro. Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per semplificare gli adempimenti a carico delle imprese.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 Marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 34 del 20 Marzo (in vigore da oggi, 21 Marzo – d’ora in poi Decreto), che contiene importanti semplificazioni sui contratti di lavoro a termine e di apprendistato, dettando inoltre i principi generali a cui dovrà attenersi il decreto interministeriale (Lavoro ed altri) sulla dematerializzazione del DURC.
Di seguito, vengono riportate le novità più significative:
CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE (art.1)
Il Decreto ha eliminato una serie di formalità, allo scopo di dare nuovo impulso all’utilizzo di questa tipologia contrattuale. In particolare:
– è stata portata a 36 mesi la durata massima del contratto a termine (lo stesso dicasi per la somministrazione a tempo determinato), che ora può essere stipulato, sempre per iscritto, anche in assenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;
– il numero complessivo di contratti a termine non può superare il 20% dell’organico complessivo, fermo restando che le imprese fino a 5 dipendenti possono stipulare un contratto a tempo determinato. Questo tetto massimo potrà essere modificato dalla contrattazione collettiva.
– nell’ambito della durata massima prima indicata (36 mesi), sono ammesse fino ad 8 proroghe, purché riferite alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO (art.2)
– tenuto conto della componente formativa dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, salvo diversa previsione da parte del CCNL, la retribuzione dell’apprendista viene determinata in relazione alle ore di lavoro effettivamente prestate in azienda ed al 35% del monte ore complessivo di formazione;
– per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere, il datore di lavoro non è più obbligato ad integrare la formazione con l’offerta pubblica, la quale diventa pertanto facoltativa.
DEMATERIALIZZAZIONE DEL DURC (art.4)
Il Decreto compie un passo decisivo verso la dematerializzazione del DURC, stabilendo che la regolarità contributiva nei confronti di Inps ed Inail possa essere verificata in via telematica da chiunque vi abbia interesse. L’esito dell’interrogazione è efficace per 120 gg dalla data di acquisizione e sostituisce il DURC, tranne per quelle ipotesi che dovranno essere individuate con un decreto interministeriale (Lavoro, Economia e Semplificazione), da emanarsi entro 60 gg. Peraltro, detto provvedimento ministeriale dovrà rispettare i criteri indicati dall’art. 4 del Decreto, tra i quali:
– la verifica dovrà avvenire tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’Inps, Inail e delle Casse edili;
– nei casi di godimento di benefici normativi e contributivi, dovranno essere individuate le irregolarità pregresse di natura previdenziale e di tutela delle condizioni di lavoro, da considerare ostative alla regolarità dell’impresa.
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ (art.5)
Sono stati stanziati ulteriori 15 mln € per questa misura, che si aggiungono così ai 50 mln € già previsti dalla Legge di stabilità. Un decreto del Ministro del Lavoro dovrà stabilire i criteri per individuare i datori di lavoro che potranno beneficiare della riduzione contributiva prevista per questi contratti.
Il testo del Decreto Legge 34/2014, che ora dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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