Roma, 18 Dicembre 2013
LAV13358
SM
Oggetto: Lavoro. Prospetto informativo disabili 2014
Con la nota n. 16522 del 12 Dicembre u.s, il Ministero del Lavoro ha dettato alcuni chiarimenti in merito alla compilazione del prospetto informativo disabili, alla luce delle novità introdotte con il decreto direttoriale n.345 del 17 Settembre 2013, che ha aggiornato gli standard del Sistema informatico del predetto prospetto. Nella stessa nota, il Ministero ha informato che alla luce di queste novità e tenuto conto che i servizi informatici saranno disponibili soltanto a partire dal 10 Gennaio 2014, la scadenza per l’invio telematico del prospetto viene prorogata al 15 Febbraio 2014.
Rispetto alla precedente versione, le modifiche hanno interessato la sospensione dell’obbligo di assunzione di soggetti disabili, per la quale sarà necessario indicare la data in cui avrà fine; ciò – fa sapere il Ministero – al fine di monitorare l’uso dell’istituto della sospensione, che dovrebbe costituire un’eccezione alla regola generale. La circolare ricorda anche in quali casi è applicabile l’istituto della sospensione che, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.P.R 333/2000, opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti (in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa/ridotta) e cessa contestualmente alla loro fine:
– Cassa integrazione guadagni straordinaria;
– Cassa integrazioni guadagni in deroga;
– Contratti di solidarietà;
– Fondo di solidarietà del settore;
– Assunzioni di soggetti percettori di sostegno al reddito.
Per quanto concerne la mobilità, occorre distinguere tra:
– mobilità che si concluda senza licenziamenti o con un numero di licenziamenti inferiore a 5. In tal caso, l’obbligo di assunzione resta sospeso per tutta la durata della procedura di mobilità.
– Mobilità che dia luogo ad almeno 5 licenziamenti. La sospensione dell’obbligo è operativa per il periodo in cui permane il diritto di precedenza alla riassunzione presso l’azienda di origine.
In merito alla Cassa integrazione ordinaria, il Ministero ricorda che la circolare 2/2010 ha rimesso ai servizi provinciali l’opportunità di individuare strumenti che permettano di adempiere all’obbligo di assunzione.
Quanto alle caratteristiche generali di quest’obbligo, ricordiamo quelle più importanti:
– esso riguarda i datori di lavoro (pubblici e privati) che, al 31 Dicembre dell’anno precedente a quello di invio, occupino almeno 15 dipendenti, come meglio evidenziato di seguito:
NUMERO DIPENDENTI, | OBBLIGO DI ASSUNZIONE |
Fino a 14 dipendenti | NON SUSSISTE OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI |
Da 15 a 35 dipendenti | OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO 1 LAVORATORE DISABILE |
Da 36 a 50 dipendenti | OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO 2 LAVORATORI DISABILI |
Oltre i 50 dipendenti | OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI ALMENO IL 7% DI LAVORATORI DISABILI |
– dal computo del numero dei dipendenti, le imprese di autotrasporto devono omettere il personale viaggiante (art. 5, comma 2 della Legge 68/1999).
– i datori che, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non hanno subito modifiche nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuto all’invio del nuovo prospetto.
Il testo della nota ministeriale, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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