
SIA13157 – Autorizzazione unica ambientale PMI. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.p.r
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4 Giugno 2013Roma 04 giugno 2013
LAV13158
SLM
Oggetto: Obblighi formazione sicurezza. Chiarimenti del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina degli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza, rivolta ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro.
La questione nasce dall’interpello n. 16/2013 con cui Confindustria chiede se gli obblighi formativi ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008 possano rientrare tra quelli indicati dall’art. 4, comma 40, L. 92/2012, che condizionano la fruizione degli ammortizzatori sociali alla frequentazione di corsi di formazione o di riqualificazione.
Il Ministero, richiamando l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina l’obbligo di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza in relazione ai rischi insiti nello svolgimento di specifiche attività, ricorda che ai sensi del comma 4 l’obbligo formativo deve avvenire in occasione:
– a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro;
– b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
– c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi prima della costituzione del rapporto di lavoro e deve essere ripetuto in base all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
Inoltre il comma 12 precisa che l’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza deve avvenire “durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.” Pertanto, essendo tale tipologia di formazione finalizzata all’attività lavorativa, non può essere erogata al di fuori dell’orario di lavoro per non intaccare il “tempo libero” che deve necessariamente rimanere a disposizione del lavoratore.
Altra è, invece, la finalità della formazione prevista dalla L. 92/2012 (Riforma Fornero). Tale formazione, infatti, riguarda la capacità professionale del lavoratore in relazione o al lavoro dal quale risulta momentaneamente sospeso o alla nuova attività alla quale accederà in virtù della riqualificazione lavorativa.
Dunque, le due tipologie di formazione analizzate hanno scopi differenti e perciò differiscono anche i momenti di erogazione.
Ciononostante, poiché la formazione e/o riqualificazione prevista dalla suddetta L. 92/2012 risulta completata dai corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o all’introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’articolo 37, comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 81/2008, o dai corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo del 21 dicembre 2011 (a cui rinvia lo stesso art. 37, comma 2, del D.lgs 81/08), il Ministero ritiene che nella formazione indicata dalla L. 92/2012 possano farsi rientrare soltanto tali corsi di formazione e aggiornamento erogati nel corso del rapporto di lavoro, funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto rimangono esclusi i corsi relativi alla formazione di cui all’art. 37 comma 4, lett. a) del citato D.lgs. 81/08.
Il testo della risposta all’interpello n. 16/2013 è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali Saluti.


