
INP13082 – Inps. Chiarimenti sull’erogazione dell’indennità di disoccupazione ASPI.
21 Marzo 2013
Divieti di circolazione all’estero 2013
21 Marzo 2013Roma, 21 marzo 2013
LAV13083
SLM
Oggetto: Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo. Circolare INPS.
La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, ha previsto alcuni interventi volti alla promozione di una “cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
Nello specifico ha disciplinato, in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo.
Il Ministero del Lavoro ha così emanato il Decreto 22 dicembre 2012, con cui sono stati definiti i criteri di accesso e modalità di utilizzo dei suddetti congedi.
In seguito alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, con la Circolare n. 40 del 14 marzo 2013, l’INPS è intervenuto per fornire chiarimenti in merito al campo di applicazione del nuovo congedo di paternità (sia obbligatorio che facoltativo) ed al relativo trattamento economico, normativo e previdenziale.
Ciò nonostante, l’Istituto si riserva di fornire con un successivo messaggio, le istruzioni operative per l’esposizione nel flusso Uniemens delle giornate di congedo e della relativa indennità.
CAMPO DI APPLICAZIONE
L’INPS sottolinea che il congedo obbligatorio (un giorno) ed il congedo facoltativo (due giorni, anche continuativi, alternativi al congedo di maternità della madre), spettano:
• ai padri, lavoratori dipendenti (del settore privato e non delle pubbliche amministrazioni), entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino;
• in relazione agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti dal 1° gennaio 2013.
Il termine ultimo di fruizione del congedo (quinto mese di vita del figlio) non subisce variazioni in caso di parto prematuro.
Inoltre, analogamente all’astensione obbligatoria della madre, la durata del congedo, sia obbligatorio che facoltativo del padre, non subisce variazioni in caso di parto plurimo.
In caso di adozione o affidamento, il termine del quinto mese decorre:
• dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale;
• dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.
Congedo obbligatorio
L’INPS precisa che il congedo obbligatorio del padre si configura come un diritto autonomo e di conseguenza tale congedo:
• è aggiuntivo a quello obbligatorio della madre;
• spetta indipendentemente dal diritto della madre al congedo di maternità.
Congedo facoltativo
La fruizione, da parte del padre del congedo facoltativo (uno o due giorni, anche continuativi), è alternativa alla scelta della madre lavoratrice di fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità. Pertanto esso si configura come un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata che, in tal caso, dovrà trovarsi in astensione dal lavoro.
L’INPS precisa che il congedo facoltativo:
• può essere fruito dal padre, entro il quinto mese dalla nascita del figlio, indipendentemente dal termine ultimo del congedo di maternità obbligatoria della madre a fronte di una preventiva rinuncia di quest’ultima di un equivalente periodo (uno o due giorni);
• spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, Il padre lavoratore dipendente ha diritto ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.
Si precisa che l’indennità è anticipata dal datore di lavoro – e successivamente conguagliata dall’INPS.
Per usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore deve comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro le date in cui intende assentarsi, con un anticipo di almeno quindici giorni e, se richiesti in occasione della nascita, sulla base della data presunta del parto.
Il datore di lavoro, a sua volta, comunica all’INPS le giornate di congedo fruite. In merito alle procedure l’Istituto si riserva comunque di fornire successive istruzioni operative.
Alla richiesta del congedo facoltativo, il padre lavoratore deve allegare una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. Tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.
All’INPS spetterà il compito di fare le verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi.
Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito
I congedi in oggetto sono fruibili in costanza di rapporto di lavoro, ovvero anche durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (ASpI) e mini ASpI e nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni (CIG).
In tali periodi, analogamente a quanto previsto in materia di congedo di maternità, è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi di paternità rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto, incumulabili.
In entrambi i congedi (obbligatorio e facoltativo) sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF).
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Al congedo obbligatorio e facoltativo del padre si applica la disposizione prevista in materia di congedo di paternità dall’art. 30 del D.Lgs n. 151/2001, che disciplina il trattamento previdenziale (contributi figurativi), per il periodo di congedo di maternità caduto in costanza e al di fuori del rapporto di lavoro.
Al riguardo, l’INPS evidenzia che, poiché il congedo obbligatorio del padre si configura come un diritto aggiuntivo ed autonomo rispetto a quello della madre, la contribuzione figurativa nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta a condizione che il soggetto possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
Il testo della Circolare INPS è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali Saluti.
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