
Viabilità Internazionale. Austria
7 Novembre 2012
ASS12294 – Incontro presso il Ministero dei Trasporti, sugli strumenti idonei a dimostrare la capacità finanziaria.
8 Novembre 2012Roma, 8 Novembre 2012
LAV12293
SM
Oggetto: Contratti a termine. Chiarimenti del Ministero del Lavoro sugli intervalli temporali.
Tra le novità che sono state apportate dalla Legge n. 92 del 28 Giugno 2012 (cd. riforma Fornero, d’ora in poi: Legge), vi è stato anche l’allungamento dell’intervallo di tempo che deve intercorrere tra la fine di un contratto a tempo determinato e la stipulazione di uno nuovo, sempre con lo stesso lavoratore: infatti, detti intervalli sono stati fissati in 60 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi, ed in 90 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi (art. 1, comma 9, lett g).
Nella sua formulazione iniziale, la norma ha previsto che i contratti collettivi possano ridurre questi termini (fino a 20 gg per i contratti di durata non superiore a 6 mesi, ed a 30 gg per quelli di durata maggiore) in ipotesi ben individuate stabilite alla lett. h, art.1, comma 9 della Legge, dovute a particolari ragioni organizzative determinate:
– dall’avvio di una nuova attività;
– dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
– dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
– dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
– dal rinnovo o alla proroga di una commessa esistente.
Trascorsi 12 mesi senza che la contrattazione collettiva sia intervenuta, il Ministero del Lavoro può sostituirsi alle parti sociali individuando, con proprio decreto, le condizioni per far scattare la riduzione dell’intervallo.
Successivamente, l’art. 46 bis del decreto legge 83/2012 ha ampliato il contenuto della norma in esame, stabilendo che la riduzione dell’intervallo temporale di cui sopra, opera “in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Con la circolare in commento, il Ministero del Lavoro ha chiarito che grazie all’ampliamento prima visto, in qualsiasi momento i contratti collettivi (anche territoriali e aziendali) possono ridurre l’intervallo di tempo che deve trascorrere tra un contratto a termine e l’altro (portandolo, così, fino a 20 gg per i contratti di durata non superiore a 6 mesi, ed a 30 gg per quelli di durata maggiore) per tener conto di ragioni diverse da quelle sopra riportate, senza che sia stato previsto un ruolo sostitutivo del Ministero. Diversamente, il Ministero può sostituirsi alla contrattazione collettiva, in caso di inerzia di quest’ultima protrattasi per un anno, limitatamente alle ragioni organizzative elencate alla lett. h, art.1, comma 9, della Legge, individuando le condizioni che fanno scattare la riduzione dell’intervallo tra i due contratti a termine.
Il testo della circolare ministeriale è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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