
La sicurezza non può essere messa a repentaglio. Conftrasporto pronta ad agire con determinazione, anche da sola
13 Ottobre 2012
CIR12265 – Ricevuta sostitutiva rilasciata dagli studi di consulenza automobilistica. Ulteriori chiarimenti del Ministero dei Trasporti.
16 Ottobre 2012Roma 15 Ottobre 2012
LAV12264
SM
Oggetto: comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, dopo la riforma Fornero.
Con la lettera circolare n. 18273 del 12 Ottobre scorso, il Ministero del Lavoro ha fornito dei chiarimenti sull’obbligo di comunicare, al Centro per l’impiego, la cessazione del rapporto di lavoro “entro i 5 giorni successivi (art. 21 della Legge n. 264/1949)”, alla luce delle novità introdotte dalla riforma Fornero sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per le imprese con più di 15 dipendenti (nei quali è diventata obbligatoria la procedura di conciliazione davanti alla Direzione territoriale del lavoro), ed in materia di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali (su questa riforma, vedi la circolare Conftrasporto LAV12209 del 12 Luglio u.s).
In buona sostanza, poiché i licenziamenti dovuti a motivi economici (giustificato motivo oggettivo) hanno effetto dal giorno della comunicazione di avvio del procedimento di conciliazione (sebbene l’efficacia sia sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito negativo della conciliazione stessa), i 5 giorni di cui sopra decorrono dalla data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro, perché è soltanto da quel momento che si ha la certezza in ordine all’esito delle procedure di licenziamento.
In presenza di una risoluzione consensuale o di dimissioni del lavoratore, invece, i 5 giorni scattano dal momento in cui le parti decidono di far decorrere gli effetti di queste decisioni. Ad esempio, prosegue il Ministero, qualora in una lettera di dimissioni presentata il 1 Giugno si faccia riferimento alla data del 30 Giugno come ultimo giorno di lavoro, dal 1 Luglio decorreranno i 5 gg per comunicare al Centro per l’impiego la cessazione del rapporto. In caso di revoca delle dimissioni o del consenso alla risoluzione del rapporto lavorativo, il datore ha l’obbligo di effettuare una nuova comunicazione alla D.T.L competente, con le modalità che saranno fornite a breve dal Ministero del Lavoro.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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