LAV12142 – Videosorveglianza. Rilascio autorizzazioni all’uso di impianti rientranti nell’art 4 dello Statuto dei lavoratori. Non necessità di autorizzazione preventiva. Circolare Min Lavoro 16/4/2012.

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Roma, 17 Maggio 2012

LAV12142
SM

Oggetto: Videosorveglianza. Rilascio autorizzazioni all’uso di impianti rientranti nell’art 4 dello Statuto dei lavoratori. Non necessità di autorizzazione preventiva. Circolare Min Lavoro 16/4/2012.

Con la circolare in oggetto (che si allega alla presente nota), la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro ha fornito dei chiarimenti che dovrebbero semplificare la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all’uso di impianti audiovisivi.

Come è noto, infatti, l’attività di videosorveglianza, concretandosi in un trattamento di dati personali ed in una potenziale fonte di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, segue una duplice normativa: quella del Garante (cfr. Provvedimento dell’8 aprile 2010) e quella dell’art. 4 dello Statuto del lavoratori (art. 4 L. 300/70).

Per quanto riguarda quest’ultimo profilo, per costante giurisprudenza (cfr. Cassaz. 6 marzo 1986, n. 1490) e consolidato indirizzo del Garante, il divieto di controllo a distanza sull’attività dei lavoratori (contenuto nell’art. 4, comma 2, L. 300/70), è sempre operante anche quando le apparecchiature installate non siano ancora funzionanti oppure la rilevazione delle immagini sia discontinua; pertanto l’osservanza delle procedure previste dall’art. 4, comma 2, citato è sempre necessaria anche in caso di telecamere installate ma non ancora funzionanti.

Il Ministero, nella nota qui commentata, parte proprio dalla necessità di snellire queste procedure in considerazione  sia dell’aumento esponenziale delle richieste di autorizzazione, sia della sempre maggiore diffusione di tali apparati.  La prassi fin’ora diffusa del sopralluogo in azienda per valutare le caratteristiche del sistema e la rispondenza a quanto dichiarato (numero e angoli di ripresa delle videocamere), non è più attuabile visto che richiede un notevole impiego di risorse ispettive che, invece, possono essere sfruttate nell’attività di contrasto del lavoro irregolare.
Al di là di quelle attività commerciali a forte rischio rapina, nelle quali le esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori sono oggettive (determinando una “presunzione” di ammissibilità delle domande per l’installazione di impianti di videosorveglianza), in tutti gli altri casi la circolare evidenzia quegli elementi che le direzioni territoriali del lavoro devono inserire nel provvedimento autorizzativo.

1. rispetto della disciplina sui dati personali di cui al d.lgvo 196/2003 (codice della privacy), e dai successivi provvedimenti del Garante (in particolare quello dell’8.4.2010);
2. rispetto della normativa sulla raccolta e conservazione delle immagini;
3. prima della messa in funzione dell’impianto, informativa scritta al personale dipendente  e, con apposito cartelli, ai clienti;
4. l’impianto dovrà registrare solo le immagini indispensabili con telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento (limitando l’angolo delle riprese ed evitando immagini dettagliate) e l’eventuale ripresa di dipendenti dovrà avvenire esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;
5. l’impianto non potrà essere modificato se non in conformità all’art. 4 e previa comunicazione alla DTL;
6. le immagini non potranno in nessun caso essere utilizzate per accertamenti sull’obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l’adozione di provvedimenti disciplinari;
7. in occasione di ogni accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo in presenza di atti criminosi o eventi dannosi), l’azienda dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori;
8. i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto.

Cordiali saluti

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LAV12142

Circolare ministeriale