
CIR11254 – Accertamento delle responsabilità condivise nei confronti della filiera del trasporto e segnalazione alla Guardia di Finanza. Circolare del Ministero dell’Interno.
19 Dicembre 2011
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19 Dicembre 2011Roma, 19 Dicembre 2011
LAV11255
SM
Oggetto: Libro unico del lavoro. Infedeltà delle registrazioni.
L’art. 39, comma 7 del D.L112/2008 stabilisce, a proposito del Libro unico del lavoro (L.U.L.) che “salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 €uro e, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la sanzione va da 500 a 3000 €uro”.
Nel rispondere ad un’istanza di interpello avanzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, a proposito di quando è possibile configurare l’infedele registrazione delle ore di lavoro e della retribuzione, il Ministero del Lavoro – Direzione generale per l’attività ispettiva – ha risposto che questa fattispecie ricorre quando i dati sulle ore lavorative e/o sulla retribuzione risultanti dal L.U.L, non coincidano con quelli riscontrati nella realtà. In via esemplificativa – prosegue il Ministero –ciò si verifica nelle ipotesi dei c.d. “fuori busta”, ovvero quando le ore lavorate in concreto non corrispondano a quelle riportate nel Libro.
La sanzione, invece, non si applica quando le registrazioni del L.U.L evidenzino correttamente le somme erogate al lavoratore e la durata della sua prestazione, anche se questi dati differiscano da quanto previsto in astratto dal C.C.N.L.
Il testo della circolare è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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