LAV11172 – Libro unico del lavoro. Chiarimenti del Ministero del lavoro.

INT11171 – Interoperabilità dei sistemi di esazione del pedaggio in Austria ed in Germania.

6 Settembre 2011

NOR11173 – Codice della strada. Comunicazione delle generalità del conducente in pendenza di ricorso. Nuovo intervento degli Interni.

7 Settembre 2011

INT11171 – Interoperabilità dei sistemi di esazione del pedaggio in Austria ed in Germania.

6 Settembre 2011

NOR11173 – Codice della strada. Comunicazione delle generalità del conducente in pendenza di ricorso. Nuovo intervento degli Interni.

7 Settembre 2011

Roma, 7 Settembre 2011

LAV11172
SM

Oggetto: Libro unico del lavoro. Chiarimenti del Ministero del lavoro.

Con una circolare del 30 Agosto 2011, il Ministero del Lavoro torna ad occuparsi delle violazioni in materia di libro unico del lavoro (L.U.L), anche alla luce delle novità introdotte dall’art. 33 della Legge 183/2010 (cd Collegato lavoro) in materia di diffida obbligatoria.

In particolare, l’istituto della diffida obbligatoria è applicabile a tutti gli illeciti previsti da legislatore in materia di L.U.L (ad eccezione della mancata conservazione); pertanto, ai sensi dei commi 2 e 3 del sopracitato art. 33, il personale ispettivo diffiderà il trasgressore a regolarizzare le irregolarità riscontrate entro 30 gg dalla notifica del verbale di accertamento, dopodiché questi sarà ammesso ad effettuare il pagamento delle sanzioni in misura ridotta.

L’omessa o infedele registrazione dei dati protrattasi per più mensilità, comporta tante sanzioni quante sono i mesi interessati, tenuto conto anche del numero di lavoratori coinvolti (visto che ai sensi dell’art.39, comma 7 del d.l. 112/2008, è prevista la sanzione da 150 a 1500 € quando le irregolarità coinvolgano  fino a 10 lavoratori, e da 500 a 3000 € dagli 11 lavoratori in poi); in sede di ordinanza di ingiunzione è applicabile il cumulo giuridico previsto dall’art. 8, comma 2 della Legge 689/1981, per effetto del quale viene comminata la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Il cumulo è applicabile (sempre con l’ordinanza di ingiunzione) anche alla ritardata compilazione del L.U.L  proseguita per più mensilità.

Altra questione affrontata in circolare riguarda le conseguenze provocate dalle violazioni in materia di L.U.L quando il datore di lavoro, avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 39, comma 5 del d.l. 112/2008, assolva all’obbligo di consegnare al lavoratore il prospetto paga mediante una copia delle scritturazioni effettuate nel L.U.L.. In questo caso, il Ministero considera inapplicabile la sanzione prevista dalla Legge 4/1953 per le irregolarità del prospetto paga (s.a.p da 25,82 a 154,93 €), ritenendola assorbita da quelle legate alla tenuta del L.U.L, a condizione che il datore di lavoro utilizzi abitualmente questo libro per adempiere alle formalità legate al predetto prospetto; diversamente, la sanzione per il prospetto paga diventa applicabile separatamente a quelle previste per il L.U.L, compreso il beneficio del cumulo giuridico quando la condotta illecita sia proseguita per più mesi.

Il testo della circolare ministeriale è disponibile al link sotto riportato.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

LAV11172

Circolare Ministeriale