LAV11063 – Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia dei dipendenti Indicazioni operative dei Ministeri del Lavoro e della Pubblica Amministrazione.

NOR11062 – Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico della merce. Decreto Dirigenziale 24 marzo 2011.

28 Marzo 2011

SIA11064 – Trasporto Rifiuti. Iscrizione delle imprese estere all’Albo nazionale dei gestori ambientali per il solo esercizio dei trasporti trasfrontalieri. Proroga dei termini per la presentazione della documentazione a corredo della domanda.

30 Marzo 2011

NOR11062 – Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico della merce. Decreto Dirigenziale 24 marzo 2011.

28 Marzo 2011

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30 Marzo 2011

Roma, 29 Marzo 2011

LAV11063
SM

Oggetto: trasmissione per via telematica dei certificati di malattia dei dipendenti Indicazioni operative dei Ministeri del Lavoro e della Pubblica Amministrazione.

Con una circolare del 18 Marzo scorso (n. 4/2011), il Ministero del Lavoro ed il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno fornito le indicazioni operative per la trasmissione telematica dei certificati medici di malattia dei lavoratori dipendenti del settore privato. Com’è noto, l’art. 25 della Legge 183/2010 (cd collegato lavoro) ha previsto che le attestazioni di malattia dei dipendenti del settore privato debbano inviarsi all’Inps con le stesse modalità stabilite per i dipendenti pubblici, dall’art. 55 septies del D.lgvo 30.3.2001, n. 165; ciò significa che a tale invio provvede direttamente il medico o la struttura sanitaria pubblica che ha accertato lo stato di malattia del lavoratore (con le modalità che sono state individuate nel decreto del Ministro della Salute, emanato di concerto con quello del Lavoro e dell’economia, del 26.2.2010), dopodiché l’Inps mette a disposizione l’attestazione (sempre via internet) a beneficio del datore di lavoro interessato.

La circolare in commento fornisce le indicazioni operative necessarie per la piena operatività di questa misura. Essa, in primo luogo, evidenzia che l’invio telematico all’Inps eseguito del medico competente, soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia al proprio datore (ovvero di trasmetterla mediante raccomandata A/R) entro 2 giorni successivi all’inizio della malattia; ciò non toglie che il lavoratore debba comunque segnalare tempestivamente la sua assenza al datore di lavoro, nonché l’indirizzo dove egli è reperibile per l’eventuale visita medico fiscale (se diverso da quello a conoscenza del medesimo datore).
Durante la visita medica, il lavoratore deve esibire la propria tessera sanitaria da cui si ricava  il suo codice fiscale,  e deve altresì comunicare al medico l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello comunicato in precedenza al datore di lavoro; inoltre, al termine della visita, il lavoratore deve richiedere il numero di protocollo  identificativo del certificato medico inviato all’Inps (per poterlo poi trasmettere al datore di lavoro che glielo abbia chiesto), e può ottenere una copia cartacea del certificato o dell’attestato di malattia, oppure l’invio in formato pdf nella sua casella di posta elettronica. Resta fermo che, qualora il medico non possa procedere all’invio on line all’Inps e, pertanto, rilasci il certificato e l’attestazione di malattia su carta, il lavoratore deve spedire questa documentazione all’Inps ed al datore di lavoro con le consuete modalità.

Per quanto concerne la trasmissione dell’attestazione di malattia al datore di lavoro, da parte dell’Inps, la circolare individua due modalità:
– tramite accesso diretto del datore al sistema informatico Inps, con le apposite credenziali comunicategli dall’Istituto;
– mediante invio alla casella di posta elettronica certificata, indicata dal datore di lavoro con la procedura descritta nella circolare Inps n. 119 del 7 Settembre 2010.

L’accesso al sistema Inps è possibile anche attraverso degli intermediari abilitati, ai sensi dell’art.1, commi 1 e 4 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro; centri di assistenza fiscale costituiti dalle associazioni di categoria per le imprese artigiane e per le piccole imprese; ecc..).

La circolare prevede poi un periodo transitorio di tre mesi dalla data di pubblicazione (che scade, quindi, il 18 Giugno p.v), in cui il datore di lavoro può comunque pretendere l’invio, da parte del lavoratore, della copia cartacea dell’attestazione rilasciatagli dal medico competente oppure prelevata dal sito internet dell’Inps; tale modalità di invio cesserà definitivamente al termine di questo periodo transitorio ma, come già detto, il datore può chiedere al dipendente di comunicargli il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico all’Inps.

Il testo della circolare in commento è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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LAV24063

Circolare