LAV11049 – Rinnovo C.C.N.L. Illustrazione delle principali novità.

TRI11048 – Principali adempimenti fiscali e previdenziali del mese di marzo 2011
3 Marzo 2011
Attenzione – Viabilità e trasporti – Le informazioni dal Centro di Coordinamento Nazionale Viabilità
3 Marzo 2011

Roma, 3 Marzo 2011

LAV11049
SM

Oggetto: Rinnovo C.C.N.L. Illustrazione delle principali novità.

A seguito della sottoscrizione per adesione del rinnovo del C.C.N.L da parte di alcune delle sigle aderenti alla Conftrasporto, si mette a disposizione degli associati un commento sulle principali novità introdotte in questa sede, redatto a cura del Consulente fiscale della Confederazione in materia di Lavoro, Dott. Corrado Caviglia.

“In data 18 febbraio si è aderito sottoscrivendolo al rinnovo del CCNL che riguardale imprese del nostro settore. Va ricordato che sono stati proposti due avvisi comuni al Governo riguardanti rispettivamente l’uno la responsabilità solidale nel settore della logistica e del facchinaggio ed il secondo le proposte comuni per la riduzione dei costi nel settore dell’autotrasporto. Qui di seguito vengono fornite le principali specifiche rispetto al contenuto ed all’applicazione del suddetto rinnovo.

Durata:
La scadenza è fissata sia per la parte economica che per quella normativa al 31 dicembre 2012.

Aumenti:

Liv. da 1/1/2011 da 1/9/2011 da 1/2/2012 da 1/12/2012
QUADRO 1.857,95 1.890,18 1.928,86 1.970,12
1° LIV. 1.744,64 1.774,81 1.811,01 1.849,62
2° LIV. 1.602,97 1.630,66 1.663,88 1.699,32
3° S. 1.447,37 1.472,37 1.502,37 1.534,37
3° J. 1.409,20 1.433,58 1.462,84 1.494,05
4° LIV.S. 1.340,07 1.363,21 1.390,98 1.420,60
4° LIV.J. 1.304,12 1.326,85 1.354,12 1.383,21
5° LIV. 1.278,22 1.300,33 1.326,86 1.355,16
6° LIV.S. 1.193,47 1.214,13 1.238,92 1.265,37
6° LIV.J. 1164,54 1.164,54 1.164,54 1.164,54

E’ prevista una fase di verifica della sostenibilità per le imprese degli aumenti con inizio dal mese di gennaio 2012.

Sterilizzazione degli aumenti su alcuni istituti:
Le parti hanno convenuto che sino alla scadenza del CCNL 31/12/2012, gli aumenti contrattuali previsti dall’attuale rinnovo non dovranno essere considerati ai fini della determinazione della 14° mensilità, del lavoro straordinario e delle festività.

Una Tantum:
A copertura del periodo di carenza contrattuale (1 agosto 2008 – 31 dicembre 2010)  andranno corrisposte ai lavoratori in servizio alla data della stipula un importo pari ad €. 150,00 lordi rispettivamente entro il mese di gennaio 2011  (€. 75,00) e marzo 2011 (€. 75,00) suddivisibili in frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza.

Assistenza Sanitaria Integrativa:
A decorrere dal 1 gennaio 2012 i lavoratori avranno diritto ad una assistenza sanitaria integrativa; conseguentemente dal 1 luglio 2011 per ogni lavoratore non in prova ed a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, è dovuto un contributo di €. 10,00 mensili per 12 mensilità a carico del datore di lavoro. Verranno successivamente definite le modalità e la destinazione dei versamenti.

Rinnovo e copertura economica automatica:
E’ stato definito un meccanismo automatico per l’aggiornamento delle retribuzioni in caso di contratto scaduto e mancato o tardato rinnovo.
Pertanto nel caso in cui alla data di scadenza le parti non avranno trovato un accordo per il rinnovo del CCNL, sarà erogata un’indennità economica pari al 40% dell’inflazione riferita all’anno precedente. Dopo sei mesi la percentuale passerà al 60%.

Santo Patrono:
Per il solo personale viaggiante l’azienda può sostituire la festività del Santo Patrono con n. 10 ore di permessi retribuiti. La maturazione avverrà alla ricorrenza della festività del Santo Patrono e se non usufruiti seguiranno la disciplina prevista per i Permessi Riduzione Orario (ROL).

Pasqua e 4 novembre:
Viene soppressa dall’elenco delle festività della prima sezione speciale (autotrasporto) la S. Pasqua mentre per tutti viene soppresso il trattamento economico previsto per la festività del 4 novembre. Per i lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del rinnovo (26/01/2011) viene erogato un elemento distinto della retribuzione  (EDR) non riassorbibile ed utile ad ogni istituto legale pari a:

Liv. EDR Trasporto Merci EDR Assologistica
QUADRO 12,89 6,45
1° LIV. 12,07 6,03
2° LIV. 11,07 5,54
3° S. 10,00 5,00
3° LIV. 9,75 4,88
4° LIV. 9,26 4,63
5° LIV. 8,84 4,42
6° LIV.S. 8,26 4,13

Ente Bilaterale:
Viene costituito un ente bilaterale con l’obiettivo di intervenire in varie situazioni in cui versino i lavoratori nonché per attività di riqualificazione professionale. Il contributo a carico azienda per ogni lavoratore in forza è pari ad €. 2,00 mensili per 12 mensilità oltre ad una corrispondente quota mensile di €. 0,50 a carico dei lavoratori.  Le aziende che non aderiscono al sistema della bilateralità sono tenute a corrispondere ad ogni lavoratore una quota pari ad €. 5,00,00 mensili per 12 mensilità.

Appalti
A decorrere dal 1° luglio 2012, le aziende appaltatrici, per la gestione delle operazioni di logistica, facchinaggio e movimentazione merci, dovranno applicare il CCNL Logistica, trasporti merci e spedizione.
A fronte di accertate inadempienze economico e/o previdenziali le aziende appaltanti interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l’occupazione dei lavoratori presso altro operatore.

Apprendistato professionalizzante:
E’ stato incrementato il periodo di durata e la parte economica di tale istituto:
6 anni per i lavoratori inquadrati ai livelli 1°, 2° e 3°S autisti;
5 anni per i lavoratori inquadrati ai livelli 3°, 4° e 3°S non autisti;
4 anni per i lavoratori inquadrati ai livelli 5° e 6° ( oppure 2 anni al livello 6°J e 2 al livello 6°);

Percentuali di retribuzioni

 Livello 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno
90% 95% 95% 100% 100% 100%
90% 95% 95% 100% 100% 100%
3S 90% 95% 95% 100% 100% 100%
3S Autisti 90% 95% 100% 100% 100% 100%
90% 95% 95% 100% 100%
3° Autisti 90% 95% 100% 100% 100%
4° Senior 90% 95% 100% 100% 100%
4° J 90% 95% 100% 100%
90% 95% 100% 100%
6° Senior 90% 95% 100% 100%
6° J 90% 95%

Art. 5 – Periodo di prova:
E’ stata modificata la durata del periodo di prova nei seguenti termini:

1°   livello da 4 a 5 mesi,
2°   livello da 3 a 4 mesi,
3°S livello conducenti da 3 a 4 mesi,
3°   livello conducenti da 3 a 4 mesi,
3°   livello da 2 a 3 mesi,
4°S livello da 2 a 3 mesi,
4°J  livello da 2 a 3 mesi
1 mese per tutti gli altri lavoratori

Art. 6 – Classificazione del personale:
Sono stati aggiunti:
4° livello Junior, 6° livello Junior. Modificata descrizione livelli 5°livello e 6° livello.
Definite modalità di attribuzione dei nuovi livelli al personale.

Art. 9 – Orario di lavoro del personale non viaggiante:
L’arco temporale su cui calcolare la media settimanale (48 ore) ai fini del rispetto del limite legale viene fissato in 6 mesi.

Art. 11 – Orario di lavoro per il personale viaggiante:
L’arco temporale su cui calcolare la media settimanale lavorativa (48 ore) ai fini del rispetto del limite legale viene portato da 4 mesi a 6 mesi.

Art. 18 – Assenze, permessi, congedo matrimoniale:
Viene inserita la disposizione per la quale 10 ore di permessi non retribuiti potranno essere usufruiti esclusivamente se esauriti i ROL; viene precisata la modalità per la quale il congedo matrimoniale dovrà essere richiesto  con preavviso di almeno 10 giorni e fruito nei termini di legge.

Art. 20 – Diritto allo studio e formazione continua:
E’ previsto che le aziende impartiscano agli autisti specifica formazione all’uso dei dispositivi cronotachigrafici.
Inoltre al comma sei del medesimo articolo, è stato specificato che i permessi studio di 200 ore si riferiscono solo ai lavoratori NON universitari.

Art. 22 – Ferie:
Viene definito che l’assegnazione delle ferie non potrà avvenire nel periodo di preavviso salvo la richiesta del lavoratore che non potrà confliggere con le esigenze dell’azienda.

Art. 28 – Responsabilità dell’autista:
Viene definita la responsabilità del conducente e del personale di scorta rispetto al mezzo, alla merce, ai documenti affidatigli. Viene definito l’obbligo per il conducente di compilare ed utilizzare correttamente i fogli di registrazione e lo strumento tachigrafico nonché di custodire  diligentemente tutte le tessere di pagamento in sua dotazione.

Art. 29 – Ritiro patente  carta conducente:
E’ fatto obbligo al lavoratore di informare per scritto immediatamente l’azienda del ritiro patente subito; in caso di ritiro patente fuori dall’esercizio delle proprie mansioni  si applica esclusivamente il comma 1 che prevede il diritto alla conservazione del posto per mesi 6. Qualora il lavoratore guidi durante il periodo di sospensione della patente, ad insaputa dell’azienda, lo stesso è responsabile dei danni diretti e indiretti eventualmente subiti dall’azienda.

Art. 31 – Trasferimenti:
Viene definito un ambito territoriale (distretto) a mezzo di appositi accordi nel quale la mobilità del lavoratore non viene considerata un trasferimento.

Art. 32 – Diritti e doveri del lavoratore –  Provvedimenti disciplinari – Licenziamenti:
Vengono riviste ed integrate le varie fattispecie nelle quali possono essere irrogati i provvedimenti disciplinari definendo nuove situazioni ed inasprendo i provvedimenti in alcuni casi che tengono in considerazione ad esempio le situazioni in cui i lavoratori non comunicano preventivamente la loro assenza per malattia, non utilizzino correttamente i dispositivi crono tachigrafici, non comunichino di aver subito il ritiro della patente, ecc., ecc.
Viene prevista una serie di fattispecie, a puro titolo indicativo e non esaustivo, relative alle cause di licenziamento, quali:
• assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore;
• assenza ingiustificata per almeno quattro volte nel periodo di un anno;
• mancata comunicazione all’azienda, da parte dei lavoratori mobili, del ritiro della patente e/o carta di qualificazione del conducente;
• mancata comunicazione per tre volte dell’assenza per malattia, secondo quanto previsto dal CCNL;
• manomissione dell’apparecchio cronotachigrafo del veicolo e/o dei suoi sigilli.

Viene prevista una fattispecie “semplificata” di risarcimento all’azienda della “micro dannosità” attraverso l’esenzione dalla procedura disciplinare per i lavoratori, che a fronte ad un danno inferiore a € 400,00, sottoscrivano una dichiarazione di responsabilità alla presenza di un rappresentante sindacale, La sottoscrizione deve avvenire entro 10 giorni dalla data in cui l’impresa è venuta a conoscenza del fatto che ha causato il danno.

Art. 38 – Secondo livello di contrattazione:
Viene aumentata all’ 1,5% del minimo conglobato  il valore da riconoscere ai lavoratori in mancanza di stipula di accordi di 2° livello; si definisce quale triennale la durata degli accordi stipulati dalla data del presente rinnovo.

Art. 48 – Contratti a tempo determinato:
E’stato previsto, in attuazione agli accordi interconfederali,  la possibilità che decorsi i 36 mesi di contratto a termine possa essere stipulato un successivo contratto a tempo determinato di massimo 8 mesi se tale stipula avviene con l’assistenza di un rappresentante sindacale e presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro.

PARTE SPECIALE – SEZIONE PRIMA – TRASPORTO MERCI

Art. 1 –  Flessibilità:
Viene definita la possibilità per le aziende di distribuire l’orario in maniera disomogenea per un arco temporale di 5 settimane consecutive ma con almeno 6 ore e non più di 9 ore giornaliere ordinarie;  tale situazione viene compensata con una indennità di €. 10,00 settimanale omnicomprensiva.

Art. 5 – Lavoro straordinario e banca ore:
Viene definito come per le attività formative svolte fuori dall’orario di lavoro debba essere riconosciuto ai lavoratori esclusivamente la retribuzione oraria ordinaria.

Art. 7 – Malattia:
Vengono stabiliti i  termini entro i quali il lavoratore, sia viaggiante che non, deve comunicare all’azienda prima dell’inizio del proprio turno di lavoro la sua assenza. Tali termini sono rispettivamente di 4 ore prima dell’inizio del turno per il personale viaggiante e turnista e di 2 ore per il resto del personale.  Comunque il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente la prognosi (entro la giornata  di rilascio del certificato).  E’ stato  definito il periodo di comporto in giorni di calendario pari a 245 per chi ha anzianità di servizio inferiore ai 5 anni e di 365 per chi invece ha anzianità di servizio superiore ai 5 anni.

Art. 8 – Tutela della maternità:
Il trattamento economico prevede la corresponsione dell’intera retribuzione per i primi 5 mesi e del 50% per il 6 mese.

Nuovi articoli:

Reperibilità:
Previo esame congiunto con le RSU/RSA aziendali possono essere definite figure professionali soggette a reperibilità (ad esclusione del personale viaggiante di cui artt. 11 e 11bis). Verranno definite a livello aziendale le modalità di recupero e di compenso economico di tali situazioni.

Satellitari:
Viene definito che l’installazione di apparecchiature di controllo satellitare non ha finalità di controllo sull’operato dei lavoratori ma di garanzia della sicurezza del mezzo e del carico; l’azienda ha l’obbligo di informare i lavoratori dell’installazione di tali sistemi e non potrà utilizzare tali apparecchi per le contestazioni disciplinari.”

Cordiali saluti

Scarica il PDF :

LAV11049