
LAV11028 – Lavoro. Invio del prospetto informativo disabili. Proroga della scadenza del 31 Gennaio u.s.
1 Febbraio 2011
NOR11030 – Festività nazionale del 17 marzo 2011. Divieto di circolazione per i veicoli pesanti.
3 Febbraio 2011Roma, 2 Febbraio 2011
LAV11029
SM
Oggetto: Incentivi all’occupazione di lavoratori svantaggiati. Circolare Inps.
Facciamo seguito alla circolare Conftrasporto LAV10198 del 29 Ottobre scorso, per informarvi che l’Inps ha pubblicato sul proprio sito internet la circolare n.22 del 31 Gennaio 2011, con la quale l’Istituto detta le istruzioni per richiedere i benefici introdotti in via sperimentale per il 2010 dalla Legge 191/2009 – art.2, commi 134 e 151, per le assunzioni delle seguenti categorie:
1. lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, con almeno 50 anni di età, assunti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time. Per essi, i datori di lavoro hanno diritto ad usufruire di una riduzione della quota di contribuzione posta a loro carico, nella misura prevista per gli apprendisti.
2. lavoratori in mobilità che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva Per l’assunzione di questi soggetti, la durata dell’incentivo di cui al precedente punto 1 viene prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento (e, comunque, non oltre il 31.12.2010).
3. lavoratori beneficiari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e di disoccupazione speciale edile. L’agevolazione per i datori consiste in un contributo mensile pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa
La circolare Inps, quindi, si occupa degli incentivi previsti per le assunzioni operate fino al 31 Dicembre 2010; per quelle effettuate nel 2011, detti incentivi sono stati riconfermati dalla Legge n. 220 del 13 Dicembre 2010 (art.1, comma 33, ultimo periodo) ma, per la loro applicazione, occorre attendere l’emanazione di uno specifico decreto ministeriale.
Per quanto riguarda la riduzione contributiva prevista per i datori di lavoro di cui al precedente punto 1, l’Inps informa che l’incentivo spetta anche nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, prima del 31 Dicembre 2010, di un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato sempre lo scorso anno, a condizione che il lavoratore:
a) fosse titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data di assunzione a tempo determinato;
b) abbia compiuto 50 anni alla data di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; in quest’ultimo caso, l’incentivo spetta solo per il rapporto a tempo indeterminato, mentre se il lavoratore aveva compiuto 50 anni già alla data dell’originaria assunzione a tempo determinato, la misura spetta sia per il rapporto a termine che per quello a tempo indeterminato.
La misura, inoltre, viene riconosciuta anche in caso di proroga nel 2010 di un rapporto già agevolato ai sensi della medesima normativa.
Per quanto riguarda la riduzione contributiva descritta al precedente punto 2, l’Istituto spiega che spetta nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in organico.
Infine, l’agevolazione del precedente punto 3) compete per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate lo scorso anno, nonché quando il datore di lavoro abbia trasformato nel 2010 un rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato dopo il 1 Gennaio, in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Essa non può superare l’importo della retribuzione che è stata riconosciuta al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno, e può essere fruita soltanto per quelle mensilità dove detta retribuzione è stata corrisposta; l’erogazione avviene tramite conguaglio con le somme dovute per i contributi previdenziali e assistenziali.
Le modalità di richiesta sono identiche per tutte e tre le misure: pertanto, i datori di lavoro devono presentare apposita domanda in via telematica, contenente una dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza delle condizioni di Legge, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del Contribuente”, disponibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it, all’interno della sezione dedicata ai servizi on line offerti alle aziende. L’invio dovrà essere fatto entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della circolare Inps; a questo proposito, consigliamo alle imprese interessate di attivarsi prima della fine del corrente mese di Febbraio, giacché la circolare Inps in commento è datata 31 Gennaio.
Gli interessati possono prelevare la circolare dell’Inps dal link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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