
EUR10123 – Tachigrafo digitale. Trasferimento dei dati dalla carta del conducente e dall’apparecchio di controllo. Regolamento U.E n. 581/2010
5 Luglio 2010
Incontro con il Ministro dei Trasporti
6 Luglio 2010Roma, 6 Luglio 2010
LAV10124
SM
Oggetto: Lavoro. Valutazione dello stress da lavoro correlato. Scadenza del 1 Agosto p.v.
Dal 1 Agosto p.v. entra in vigore l’obbligo, per tutte le imprese, di valutare lo stress lavoro – correlato nell’ambito del documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 81/2008 (nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro); durante questi due anni tale obbligo è stato prorogato più volte, l’ultima delle quali con il Decreto Legislativo n. 106/2009 che ne ha differito l’efficacia, come detto, al 1 Agosto 2010.
A tutt’oggi non esistono delle linee guida precise, in base alle quali l’azienda possa valutare se, ed in quale misura, questo rischio sia o meno presente al suo interno; secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo appena citato n. 106/2009 (che ha introdotto un nuovo comma 1 bis all’art. 28 del T.U. sulla sicurezza sul lavoro), tali linee dovevano essere elaborate dalla “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro” ma, al momento, questo non è ancora avvenuto. Ciò non toglie che, anche in assenza di linee guida, l’obbligo scatterà ugualmente dal 1 Agosto p.v. tenuto conto del tenore letterale del suddetto comma 1 bis dell’art. 28: “La valutazione dello stress lavoro correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 6, comma 8, lettera m-quater) e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e, comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1 Agosto 2010”.
Per avere elementi utili ai fini della compilazione, oltre ad una serie di guide predisposte dalla stampa e dagli operatori specializzati, è possibile trarre alcuni spunti dall’Accordo Quadro Europeo sullo stress nei luoghi di lavoro, dell’8 Ottobre 2004, che si allega alla presente circolare. Tra i paragrafi di tale Accordo segnaliamo il n. 4 (identificare i problemi di stress da lavoro), sui fattori potenziali di rischio idonei a rivelare un problema di stress da lavoro (ad es. l’alto grado di assenteismo e di ricambio del personale, i frequenti conflitti interpersonali o le lamentele dei lavoratori).
Pertanto le imprese, in tempo utile per la prossima scadenza del 1 Agosto p.v., sono chiamate ad integrare il Documento sulla valutazione dei rischi (D.V.R.) predisposto ai sensi degli artt. 17 e 28, comma 1 del T.U. sulla sicurezza; per i datori di lavoro che impiegano fino a 10 dipendenti, è applicabile la semplificazione prevista dall’art. 29, comma 5 del T.U. e, quindi, fino al 30 Giugno 2012 potranno servirsi dell’autocertificazione per la valutazione del rischio.
Cordiali saluti.
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