Il Regolamento CE 561/2006
Dall’11 aprile 2007 ? entrato in vigore il Regolamento CE 15 marzo 2006, n. 561, recante disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, che modifica la normativa attualmente in vigore (quanto ai regolamenti CE 3821/85 e 2135/98) ed abroga interamente il regolamento CE 3820/85.
A seguito di tale abrogazione, il Reg. CE 561/2006 introduce una nuova normativa sui tempi di guida e di riposo dei conducenti.
Finalit?
La nuova disciplina si propone ? rafforzando l’obiettivo della precedente ? di fissare norme comuni per i tempi massimi di guida dei conducenti, le interruzioni e i necessari periodi di riposo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale, nonch? di armonizzare le regole di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riferimento al trasporto su strada * (art. 1 Reg.)
Campo di applicazione e deroghe
Il regolamento si applica al trasporto su strada di merci effettuato con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonn. (compresi eventuali rimorchi o semirimorchi).
I trasporto effettuati con questi veicoli sono sottoposti alle disposizioni del regolamento in esame quando ? a prescindere dal Paese di immatricolazione del mezzo – si svolgano:
a) esclusivamente all’interno della Comunit?;
b) fra la Comunit?, la Svizzera e i Paesi che sono parte dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Per quanto riguarda le deroghe concernenti il nostro settore (art. 3), segnaliamo quelle relative a:
– veicoli la cui velocit? massima non supera i 40 chilometri all’ora;
– carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 chilometri dalla propria base operativa (in precedenza la deroga non aveva limitazioni chilometriche);
– veicoli sottoposti a prove su strada ai fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione.
Non fanno pi? parte delle deroghe generali previste dal regolamento, ma di quelle concedibili da parte di ciascun Stato membro (art. 13), alcune tipologie di trasporto:
– veicoli utilizzati in una serie di servizi pubblici tra cui segnaliamo la nettezza urbana, servizi fognari (art. 13, lett.h);
– veicoli speciali che trasportano materiali per circhi o parchi di divertimenti (art. 13, lett. j);
– veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione, alle medesime, dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale (art. 13, lett. l).
Questi trasporti, quindi, sono ora assoggettati alla normativa sociale sui tempi di guida e di riposo ed a quella di controllo (installazione del cronotachigrafo), a meno che l’Italia non decida di esonerarli.
Tra le nuove deroghe ora concedibili dagli Stati membri, e per le quali vale il discorso appena fatto, si evidenziano le seguenti due:
– veicoli impiegati esclusivamente su strade all’interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari (art. 13, lett. o);
– veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a 50 km (art. 13, lett. p).
Non costituiscono pi? n? deroga generale n? deroga concedibile, i trasporti per spedizioni postali che ? com’? noto ? sono stati completamente ?privatizzati?. Per questo tipo di trasporti l’unica deroga applicabile rimane quindi quella concernente la massa del veicolo (fino a 3,5 tonn.).
Tempi di guida
L’articolo 4 del regolamento definisce il tempo di guida giornaliero e settimanale, rispettivamente come ?il periodo complessivo di guida tra il termine di un riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero ed un periodo di riposo settimanale? e ?il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana?.
Poste queste definizioni, il regolamento (art. 6) stabilisce che:
– il periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore, estensibili tuttavia a 10 ore per non pi? di due volte nell’arco della settimana;
– il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e comunque l’orario di lavoro massimo previsto dalla direttiva CE/2002/15 (attualmente ancora non recepita in Italia);
– il periodo di guida bisettimanale non deve superare 90 ore (come con la precedente normativa del Reg. Ce 3820/85).
Fra i tempi di guida, si segnala che il successivo art. 12 del regolamento consente una deroga alle disposizioni sopra indicate, quando il conducente si trovi costretto a dover proseguire la marcia per raggiungere un posto di sosta adeguato alla sicurezza della sua persona, del veicolo o del carico. Condizioni necessarie per usufruire della deroga sono:
a) che il conducente non comprometta la sicurezza stradale;
b) che annoti sul foglio di registrazione del cronotachigrafo analogico o sul tabulato (nastrino di stampa) di quello digitale, il motivo della deroga stessa al pi? tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato (in precedenza non era specificato il momento dell’annotazione, e ci? ha dato luogo a diverse interpretazioni sull’operativit? della deroga in parola).
Interruzioni (o pause)
Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza, il conducente deve prendere un’interruzione (cio? una pausa, in cui non pu? guidare o svolgere altre mansioni, ma deve necessariamente riposare) di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo (art. 7).
Per quanto riguarda il frazionamento delle interruzioni si registra, rispetto alla precedente disciplina, un’importante novit?: sono ora possibili soltanto due ripartizioni della pausa, la prima di almeno 15 minuti e la seconda di almeno 30 (prima potevano effettuarsi sino a tre ripartizioni, da 15 minuti ciascuna).
Riposi giornalieri
Dopo aver definito come ?periodo di riposo giornaliero? quello in cui il conducente pu? disporre liberamente del suo tempo, il regolamento stabilisce che i conducenti devono completare un nuovo periodo di riposo giornaliero entro 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale (art. 8). Detto periodo di riposo giornaliero pu? essere di tipo ?regolare? o ?ridotto?:
– il ?periodo di riposo giornaliero regolare?, consiste in un tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore o, in alternativa, in due periodi di cui il primo di almeno 3 ore ed il secondo di almeno 9 ore ininterrotte;
– il ?periodo di riposo giornaliero ridotto? consiste invece in un tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11. Il regolamento non consente peraltro di ricorrere a questo tipo di riposo ridotto per pi? di tre volte tra due periodi di riposo settimanale. Si fa inoltre notare che la nuova disciplina non prevede pi? la necessit? di recuperare le ore giornaliere di riposo non effettuate (massimo sei), entro il termine della settimana successiva, in quanto ? secondo quanto si legge nel considerando n. 17 del regolamento ? le nuove disposizioni garantiscono un riposo adeguato.
Riposi settimanali
Definito periodo di riposo settimanale quello durante il quale il conducente pu? disporre liberamente del suo tempo e stabilito che detto riposo va effettuato ?al pi? tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale? (cio? che dopo massimo 6 giorni di guida va preso un riposo settimanale), il regolamento fissa (artt. 4 e 8):
– la durata del ?riposo settimanale regolare?, in almeno 45 ore, nonch?