INT17139 – Oggetto: Rilascio della Licenza Comunitaria. Nuova modulistica.

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Roma, 8 Giugno 2017

INT17139
SM

Oggetto: Rilascio della Licenza Comunitaria. Nuova modulistica.

il MIT ha aggiornato la modulistica per richiedere il rilascio/rinnovo della licenza comunitaria e delle copie conformi, nonché gli annessi modelli per le verifiche antimafia.

In particolare, la circolare 6/2017 del 6 Giugno, ha introdotto due nuovi modelli di richiesta (allegati 1 e 2 della circolare), ed ha aggiornato ed integrato le istruzioni precedentemente fornite dal MIT attraverso le circolari 1/2011 (commentata con nota Conftrasporto INT11240 del 29 Novembre 2011) e 3/2012 (commentata con la nota INT12154 del 29 Maggio 2012), le quali conservano validità per tutti gli aspetti non espressamente modificati dall’ultima circolare ministeriale.

Tra le precisazioni contenute nell’ultimo testo del MIT, segnaliamo le seguenti:

  • la domanda per ottenere la licenza comunitaria va redatta sul nuovo modello (all.1 della nota MIT), disponibile anche in formato editabile nell’area normativa del sito istituzionale www.mit.gov.it. Insieme alla domanda, ai fini della verifica antimafia, l’impresa dovrà produrre i modelli di cui agli allegati 1 e 2 della circolare MIT 7/2017 (che sostituiscono gli allegati corrispondenti della circolare 1/2015 – vedi la nota Conftrasporto INT15090 del 13 Marzo 2015), disponibili anch’essi in formato editabile nell’area normativa del sito del Ministero www.mit-gov.it;
  • la presentazione della richiesta di rilascio può avvenire tramite PEC, per posta o direttamente allo sportello della D.G. trasporto stradale del MIT. Ovviamente (ciò vale anche per i rinnovi delle licenze), la sezione trasporti internazionali della Segreteria Generale della Conftrasporto è a disposizione per coloro che intendessero presentare queste domande;
  • in caso di richiesta di rinnovo della licenza comunitaria senza allegare l’originale, il rilascio della nuova licenza avverrà soltanto dopo la scadenza del documento da rinnovare. Inoltre, sempre per i rinnovi, la domanda non può essere presentata prima di 60 gg precedenti la data di scadenza della licenza;
  • possono richiedere la licenza comunitaria le imprese di autotrasporto:
    • iscritte con lo status di “attiva” al REN e con lo status di “definitiva” all’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • che abbiano in disponibilità almeno un veicolo adibito al trasporto merci conto terzi di massa superiore alle 3,5 ton, rientrante nel campo di applicazione della licenza comunitaria.

Il gestore dei trasporti, invece, deve essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale;

  • il rilascio della licenza è condizionato all’esito negativo della verifica antimafia. A questo proposito, qualora la risposta all’interrogazione antimafia inoltrata dal MIT alla B.D.N.A del Ministero dell’Interno non pervenga entro 30 gg, l’Ufficio del MIT rilascerà la licenza comunitaria in via provvisoria sulla base delle autocertificazioni antimafia rese dagli interessati con il modello di cui all’allegato 2 della circ. 7/2017. Il MIT ritirerà la predetta licenza in caso di esito positivo dell’interrogazione antimafia, oppure qualora abbia avuto notizia di una comunicazione o di un’informazione interdittiva ai sensi del d.lgs 159/2011 (codice antimafia);
  •  la copia certificata conforme deve richiedersi all’Ufficio MC competente per territorio (per le imprese del Friuli Venezia Giulia, l’ufficio di riferimento è il CPA di Verona – sezione distaccata di Codroipo – Udine, Via Beano), utilizzando il nuovo modello di richiesta (all.2 della circ 6/2017);
  • le copie certificate possono essere chieste anche per i veicoli presi in locazione senza conducente, a condizione che l’impresa locataria esibisca copia registrata del contratto di locazione da cui risulti la data di scadenza. In tal caso, la scadenza della copia certificata coinciderà con quella della locazione del veicolo, sempre e comunque entro e non oltre la durata della licenza originale;
  • la circolare 6/2017 ammette il rilascio della copia conforme anche per i veicoli presi in locazione senza conducente da un soggetto che, a sua volta, li aveva ottenuti in leasing finanziario. Infatti, il MIT presuppone che la cessione del veicolo in locazione senza conducente sia stata autorizzata, a monte, dal proprietario che lo aveva concesso in leasing, in virtù di una clausola inserita nel medesimo contratto di leasing o successivamente. Pertanto – conclude il MIT – l’Ufficio MC che rilascia la copia conforme non dovrà richiedere alcun nulla osta alla società di leasing finanziario o la produzione di copia del contratto, stante l’indicazione degli estremi della registrazione;
  • nello spazio “Osservazioni particolari” delle copie certificate conformi, richieste per veicoli immatricolati con riferimento ad una sede secondaria dell’impresa di autotrasporto, sono annotati i dati relativi alla predetta sede secondaria presenti anche nella carta di circolazione del veicolo;
  • infine, qualora il parco veicolare dell’impresa risultasse inferiore alle copie conformi in possesso dell’impresa, quest’ultima dovrà restituire le copie in eccesso all’Ufficio MC competente per i rilasci. Lo stesso dicasi in caso di cessazione dell’attività di trasporto o di ritiro della licenza comunitaria, per cui la restituzione riguarderà tutte le copie certificate intestate all’impresa di trasporto.

I testi delle circolari 6 e 7/2017, sono disponibili ai link sottoindicati.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

INT17139

Circolare n. 6-2017 MIT

Circolare n. 7-2017 MIT