ALBO AUTOTRASPORTO.
22 Marzo 2017Manifestazione Tir Day 18 marzo 2017
22 Marzo 2017Roma, 22 Marzo 2017
INT17076
SM
Oggetto: Francia. Obbligo di esibizione del modello A1 a partire dal 1 Aprile 2017 e nuove faq sull’attestazione di distacco.
Informiamo che, a partire dal 1 Aprile p.v, i lavoratori esteri (salariati o meno) che esercitano in Francia un’attività ma che siano assoggettati alla normativa in materia di sicurezza sociale di un altro Stato, dovranno mettere a disposizione degli agenti di controllo il modello A1, rilasciato dall’ente competente del medesimo Stato.
Questa normativa si applicherà anche agli autisti esteri che effettuano trasporti internazionali o di cabotaggio in Francia che, com’è noto, ai sensi della cd. Legge Macron, vengono considerati distaccati in via transitoria in terra francese; costoro, pertanto, dovranno portare a bordo del mezzo il formulario A1 che, per quanto riguarda l’Italia, è rilasciato dall’Inps.
Nel nostro Paese, la richiesta del modello va fatta attenendosi alle istruzioni diffuse dall’Istituto non più tardi di un anno fa (vedi il messaggio n. 218 del 20 Gennaio 2016, commentato con la nota Conftrasporto INP16042 del 1 Febbraio 2016) che, per comodità, si ripropongono in allegato a questa informativa, mentre il modello è disponibile alla seguente pagina del sito internet dell’INPS:
https://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=107&&idlingua=1&formspalladestramodulistica=
true&sricerca=Richiesta+del+certificato+di+legislazione+applicabile+(A1)
Peraltro, Conftrasporto ha richiesto un chiarimento all’Inps sulle formalità connesse alla compilazione di questo formulario per i conducenti dei camion, per cui ci riserviamo di ritornare sull’argomento non appena l’Istituto avrà fornito risposta.
L’obbligo di dotarsi del modello A1 è stato previsto dalla Francia con l’art.27 della Legge 1827 del 23 Dicembre 2016, che ha introdotto l’art. 114-15-1 nel codice di sicurezza sociale. Il testo della normativa è il seguente:
« Art. L. 114-15-1.-Les travailleurs salariés ou non-salariés qui exercent une activité en France tout en relevant de la législation de sécurité sociale d’un Etat autre que la France ou, à défaut, leur employeur ou son représentant en France doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, sur le lieu d’exécution du travail et chez la personne mentionnée à l’article L. 8222-1 du code du travail, le formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable prévu par les règlements européens et les conventions internationales en vigueur portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
« Le défaut de production de ce document, lors du contrôle, par le travailleur, l’employeur ou son représentant en France ou la personne mentionnée au même article L. 8222-1 entraîne l’application d’une pénalité.
« La pénalité mentionnée au deuxième alinéa du présent article est fixée pour chaque travailleur concerné à hauteur du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur. Ce montant est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de la pénalité concernant un précédent manquement.
« La pénalité est due par la personne mentionnée audit article L. 8222-1.
« La pénalité n’est pas applicable en cas de production, lors du contrôle, d’un justificatif attestant du dépôt de la demande d’obtention du formulaire mentionné au premier alinéa du présent article, suivie de la production, dans un délai de deux mois à compter du contrôle, du formulaire délivré à la suite de cette demande.
« La pénalité est recouvrée par les organismes en charge du recouvrement des cotisations ou contributions de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations ou contributions. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2017.
La mancata produzione del modello A1 comporta una sanzione pecuniaria. Su questo aspetto va precisato che nel commento alla norma pubblicato sul sito istituzionale del CLEISS (“centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale” – istituzione governativa con il compito di contribuire all’applicazione dei sistemi di sicurezza sociale – disponibile al link http://www.cleiss.fr/actu/2017/1702-detachement-a1.html), si legge che la sanzione grava sulla figura del “donneur d’ordres établi en France”, quindi sul committente stabilito in Francia, completando in questo modo ”l’obligation de vigilance du donneur d’ordres”. Questa interpretazione trova effettivamente riscontro anche nel dettato della norma; quest’ultima, infatti, stabilisce che “La pénalité est due par la personne mentionnée audit article L. 8222-1” del codice del lavoro francese (code du travail), intitolato proprio “Obligations et solidarité financière des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage”. Verificheremo con il tempo se questa interpretazione deve ritenersi corretta anche se, ripetiamo, l’analisi obiettiva delle disposizioni coinvolte parrebbe confermarla.
Quanto all’importo della sanzione, siti specializzati francesi indicano l’ammontare in €. 3.269 per lavoratore coinvolto, con raddoppio in caso di recidiva nel biennio dalla notifica di una precedente infrazione dello stesso tipo. Peraltro, la sanzione non scatta quando venga esibita documentazione atta a dimostrare la presentazione della richiesta di rilascio del modello, seguita dalla produzione di quest’ultimo che deve avvenire non oltre i due mesi successivi al controllo. Per cui, è possibile inviare l’autista in Francia anche in attesa del rilascio del modello A1, purché sul mezzo vi sia la prova della presentazione all’Inps della relativa richiesta.
Cogliamo l’occasione per comunicarvi che, sempre in relazione al distacco di autisti in Francia, il Ministero dei Trasporti ha pubblicato delle FAQ aggiornate che, oltre ad essere disponibili in allegato a questa circolare, sono reperibili anche sulla seguente pagina internet del Ministero dei Trasporti Francese, insieme ad altra documentazione inerente alla tematica:
http://www.developpement-durable.gouv.fr/formalites-declaratives-applicables-au-detachement-dans-transport-routier
Sempre allo stesso indirizzo è disponibile la tabella con gli importi, aggiornati al 1 Gennaio u.s, della paga oraria dei conducenti dei camion (9,76 €).
A proposito delle FAQ aggiornate, molto interessanti appaiono i chiarimenti forniti su alcuni temi, quali:
- l’assoggettamento agli obblighi previsti dalla normativa francese, anche dei trasporti internazionali con andata o ritorno a vuoto;
- la redazione on line dell’attestato di distacco, obbligatoria dal 1 Gennaio u.s, attraverso il servizio telematico SIPSI (www.sipsi.travail.gouv.fr) che, peraltro, in questi giorni ha problemi di funzionamento;
- l’obbligo di consegnare la versione cartacea dell’attestato al conducente distaccato, per essere esibito agli agenti in occasione di un controllo su strada. Dal 1 Gennaio u.s, il rappresentante dell’azienda in Francia non è più tenuto a conservarne copia;
- l’obbligo di traduzione dell’attestato in lingua francese, fermo restando che non è richiesta una traduzione giurata;
- l’indicazione, nell’attestato, del contratto collettivo francese di trasporto su strada di merci o passeggeri;
- l’obbligo di corrispondere al conducente il salario minimo previsto dalla norma francese o, se più elevato, del salario convenzionale applicabile al contratto di lavoro dell’autista;
- le componenti che concorrono al calcolo del salario minimo con la specificazione che, in caso di indennità forfettaria globale, il datore di lavoro dichiara sotto la sua responsabilità, la quota che pensa di destinare all’indennizzo delle spese di alloggio, vitto e, se del caso, viaggio (che restano escluse dal calcolo del salario minimo). Vengono altresì riportate, a titolo informativo, le tariffe di rimborso spese applicabili agli autisti per i pasti e i pernottamenti, previste dal CCNL francese di settore;
- l’ipotesi del doppio equipaggio, rispetto al quale viene chiarito che il tempo non trascorso alla guida durante la marcia del veicolo, è considerato integralmente come tempo di lavoro effettivo;
- il rappresentante in Francia, che deve essere un soggetto (persona fisica o società) con sede in quello Stato;
- le sanzioni legate all’inosservanza della normativa francese sul distacco, nei confronti del datore di lavoro e del committente. Ricordiamo in proposito che il datore di lavoro viene sanzionato in caso di:
- mancanza a bordo del mezzo dell’attestato di distacco (750 € nel massimo) e del contratto di lavoro del dipendente (450 € nel massimo);
- violazione degli obblighi relativi all’attestazione del distacco e della designazione del rappresentante in Francia (importo massimo 2.000 € a dipendente);
- mancato versamento del salario minimo. In questo caso è prevista o una sanzione penale (mancato pagamento del salario minimo legale o della retribuzione minima legale – importo massimo 1.500 €), o una sanzione amministrativa (mancato pagamento del salario minimo legale o convenzionale – importo massimo di 2.000 €). Sempre per questa fattispecie, possono essere adottate le seguenti misure: sospensione della prestazione del servizio transnazionale fino ad un mese, o sanzione penale in caso di dissimulazione di ore supplementari in busta paga (importo di 45.000 € e 3 anni di prigione).
Interessanti, infine, appaiono anche le precisazioni sulla responsabilità del destinatario del trasporto in terra francese, quando né il committente né il trasportatore abbiano sede in Francia; in questo caso, il destinatario può essere allertato dal servizio di controllo affinché ingiunga al datore di lavoro a regolarizzare le infrazioni accertate (es mancato pagamento del salario minimo), a pena della sua responsabilità in solido.
Il messaggio Inps n.218 del 20.2.2016 sulla presentazione del modello A1 e le nuove FAQ sull’attestazione di distacco, sono disponibili ai link sotto indicati.
Ci riserviamo di ritornare sull’argomento in presenza di novità di rilievo.
Cordiali saluti.
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