INT16074 – Oggetto: Austria. Reintroduzione del divieto settoriale in Tirolo. Parere negativo della Commissione U.E.

INT16073 – Oggetto: Trasporti internazionali. Esito della riunione della Commissione mista con la Macedonia.

15 Marzo 2016

Reintroduzione del divieto settoriale in Tirolo.

16 Marzo 2016

INT16073 – Oggetto: Trasporti internazionali. Esito della riunione della Commissione mista con la Macedonia.

15 Marzo 2016

Reintroduzione del divieto settoriale in Tirolo.

16 Marzo 2016

Roma, 16 Marzo 2016

INT16074
SM

Oggetto: Austria. Reintroduzione del divieto settoriale in Tirolo. Parere negativo della Commissione U.E.

Lo scorso 11 Marzo, la Commissione U.E  ha dato parere negativo al progetto del Governo austriaco di reintrodurre, nel corso del 2016, un divieto settoriale di circolazione su un tratto dell’autostrada A12 nella valle dell’Inn (tra Langkampfen e Ampass), per i mezzi di massa complessiva superiore alle 7,5 ton che trasportino le seguenti merci: tutti i tipi di rifiuti, pietre, terra, materiale da scavo, tronchi e sughero, come pure veicoli a motore e rimorchi;  minerali non ferrosi e ferrosi, acciaio (tranne il tondino e l’acciaio da costruzione da consegnare in cantieri edilizi), marmo, travertino e piastrelle.

Le autorità austriache hanno motivato la loro scelta, sostenendo che le misure fin qui adottate per contenere l’inquinamento nella valle dell’Inn (differenziazione dei pedaggi a seconda della categorie di emissione Euro; divieto di circolazione notturno, con la sola esenzione per i veicoli Euro 6 fino alla fine del 2020; limite di velocità permanente di 100 Km/h per i veicoli leggeri; maggiorazione del pedaggio per i veicoli pesanti, in funzione della categoria ecologica del mezzo), non hanno prodotto i risultati attesi. Di conseguenza, l’Austria ha ritenuto integrata la condizione posta dalla Corte di Giustizia nelle sentenze in cui ha dichiarato illegittimi i precedenti tentativi di introdurre un divieto settoriale: ovvero, quella di aver esaminato attentamente la possibilità di ricorrere a misure meno restrittive della libertà di circolazione, “escludendole solo qualora fosse risultata chiaramente la loro inadeguatezza rispetto all’obiettivo perseguito”.

La Commissione U.E ha respinto le motivazioni austriache, partendo da un presupposto fondamentale: il divieto settoriale, se introdotto, andrebbe a colpire “..una delle principali vie di comunicazione terrestre tra il sud della Germania e il nord Italia..”, definita più avanti nel parere (pag.8) come “una via di comunicazione vitale tra taluni Stati membri”. Per questo motivo l’Austria, prima di ricorrere a questa misura, aveva l’obbligo di esplorare tutte le possibili alternative per ridurre l’inquinamento, confrontandone poi i risultati con quelli attesi dal divieto settoriale. In particolare, la Commissione ha sostenuto che gli interventi di seguito indicati permettono di abbattere il livello degli inquinanti nell’aria, in misura superiore  rispetto al divieto settoriale:

  • riduzione ad 80 Km/h (dai 100 Km/h attuali) del limite di velocità per i veicoli leggeri;
  • differenziazione del prezzo delle “Vignette” per i veicoli leggeri, in funzione della categoria di emissione Euro;
  • ulteriore differenziazione dei pedaggi dei veicoli pesanti in base alla categoria di emissione Euro, tenuto conto che il differenziale attuale tra la categoria più inquinante (da Euro 0 a Euro III) e quella meno inquinate (Euro VI) è del 35,7%, ben distante dal 100% consentito dalla direttiva 1999/62/CE;
  • anticipazione alla metà del 2016 del divieto di circolazione sulla A12, per i veicoli euro III (con o senza rimorchio o semirimorchio).

Pertanto, la Commissione U.E ha concluso che il divieto settoriale austriaco (definito a pag 11 del parere come “una delle misure meno efficaci che, nel contempo, limita maggiormente la libera circolazione delle merci”), non rispetta il principio di proporzionalità, essendo disponibili  misure alternative che “appaiono essere almeno altrettanto efficaci quanto tale divieto senza avere contemporaneamente un impatto altrettanto restrittivo sulla libera circolazione delle merci”.

Occorre aggiungere che, da una prima lettura delle reazioni delle autorità tirolesi, queste ultime sembrerebbero intenzionate ad andare avanti, correndo anche il rischio dell’apertura di una procedura formale di infrazione della normativa comunitaria.

Il testo del parere della Commissione U.E è disponibile al link sotto indicato.

Ci riserviamo di tornare sull’argomento in presenza di novità.

Cordiali saluti.

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INT16074

Parere Commissione