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30 Ottobre 2015
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30 Ottobre 2015Roma, 30 ottobre 2015
INT15288
MQ
Oggetto: Trasporti internazionali. La dimenticanza della copia conforme della Licenza Comunitaria a bordo del mezzo non costituisce trasporto abusivo.
Si ritiene utile segnalare che il Tribunale di Savona (con sentenza n. 1131 del 21 ottobre 2015), ha confermato che nel caso in cui un vettore esegua un trasporto internazionale di merci senza avere a bordo del mezzo la copia conforme della Licenza Comunitaria, in quanto regolarmente posseduta ma semplicemente dimenticata presso la propria sede o in altro luogo, non commette il reato di trasporto abusivo (di cui all’articolo 46 della legge 298/74), ma incorre solo nella violazione di mancato possesso della documentazione necessaria alla circolazione, prevista dai commi 3 e 6 dell’articolo 180 del codice della strada, ed è quindi soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da 41 a 168 euro.
Questa ennesima conferma giurisprudenziale si fonda sull’articolo 4 del regolamento comunitario 1072/2009 che, dopo aver previsto che ogni trasporto intracomunitario va effettuato sulla scorta di una copia certificata conforme della Licenza Comunitaria da tenere a bordo del mezzo, nulla prevede per l’ipotesi di inosservanza di tale obbligo.
Da ciò il Tribunale ligure osserva che “… non possa ipotizzarsi un trasporto abusivo non potendosi equiparare la mancata esibizione di un documento esistente alla totale ed insanabile assenza del medesimo”.
Affermato ciò, il Tribunale conclude che in assenza di previsioni normative specifiche la sanzione confacente viene ravvisata in quella prevista dall’art. 180 commi 3 e 6 del codice della strada secondo i quali “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168”.
Il testo della motivazione della sentenza del Tribunale di Savona del 21 ottobre 2015 è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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