

Roma, 24 Settembre 2015
INT15246
SM
Oggetto: Trasporti internazionali. Modifiche al d.d. del 9 Luglio 2013, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto merci su strada.
Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet (www.mit.gov.it – sezione autotrasporto) il testo del Decreto Dirigenziale n. 149 dell’11 Settembre 2015, che introduce alcune modifiche all’interno del precedente decreto del 9 Luglio 2013 (commentato con la circolare Conftrasporto INT13224 del 22 Luglio 2013), in materia di rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale.
Il nuovo decreto, che ora dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, intende migliorare l’utilizzo dei permessi bilaterali e di quelli CEMT, da parte dei nostri vettori. Per raggiungere quest’obiettivo, il provvedimento prevede:
– sulla falsariga di quanto accade già nei trasporti comunitari, l’apertura ai trasporti extra U.E dei veicoli con massa complessiva superiore alle 3,5 ton e fino alle 6 ton (art. 1.1 del d.d). Fino ad oggi, infatti, questa fascia di mezzi è stata penalizzata dalla formulazione dell’art.1, comma 5 del d.d. del 9 Luglio 2013, che ha previsto il rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale (CEMT comprese) soltanto per i mezzi con un tonnellaggio superiore alle 6 ton. La norma è stata ora riformulata, prevedendo che “..ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilità veicoli, di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate a titolo di proprietà, di leasing, di usufrutto, di vendita con riserva di proprietà”;
– la parziale revisione dei criteri per entrare nella graduatoria CEMT e per la ripartizione delle autorizzazioni libere e con limitazioni (art.1, commi dal 2 al 7). In particolare, segnaliamo che per l’ingresso in graduatoria, non è più richiesto lo svolgimento di almeno 11 viaggi nell’area CEMT (al di fuori del territorio della U.E/SEE) tra il 1 Gennaio e il 30 Novembre dell’anno di presentazione della domanda. Infatti, questa condizione è stata eliminata per cui potranno presentare domanda anche quelle imprese che, nel corso del 2015, non hanno fatto viaggi nell’area coperta da questa autorizzazione. Sempre per questa tipologia, un’altra novità è data dalla decurtazione del punteggio totale in graduatoria dovuta all’insufficiente utilizzo della CEMT, che passa dal 30% al 10%. Quanto alla ripartizione delle autorizzazioni, il Ministero ha introdotto un nuovo allegato (allegato 9) che prevede una formula per assegnare le autorizzazioni residuate dopo la prima tornata, allo scopo di stabilire una più stretta correlazione con il punteggio ottenuto dall’impresa.
– L’obbligo di richiedere la seconda quota dell’assegnazione fissa entro il 31 Ottobre dell’anno di riferimento (art.1, comma 8). Trascorso questo termine, l’impresa non avrà più la garanzia di poterne disporre, visto che queste autorizzazioni entreranno a far parte del totale oggetto di assegnazione a titolo precario.
– Un nuovo meccanismo per i titolari di assegnazione fissa che hanno utilizzato almeno il 70% delle autorizzazioni su una certa tratta (art.1, comma 10). Costoro, infatti, qualora avessero necessità di ottenere nuovi permessi a titolo precario sulla medesima tratta, potranno scegliere se procedere con le regole attuali (ottenendo, quindi, un numero di autorizzazioni precarie pari alla prima quota dell’assegnazione fissa), oppure richiedere lo stesso numero di permessi a cui avrebbe diritto un’impresa priva di assegnazione fissa. La novità si propone di favorire quei titolari di assegnazione fissa che, una volta utilizzatone almeno il 70%, ritengano di aver bisogno di un numero di permessi più elevato rispetto a quanti ne otterrebbero con i consueti criteri.
– Infine, l’obbligo per le imprese di restituire, al Ministero, tutte le autorizzazioni assegnate, comprese quelle non utilizzate, non appena scaduto il termine di validità (art.1, comma 11). Si tratta di un adempimento molto importante sia per l’istruttoria delle successive richieste di rilascio sia per finalità di tipo statistico, per consentire poi al Ministero di condurre con maggiore precisione le trattative con i singoli Stati extra U.E, durante le quali viene deciso l’ammontare delle autorizzazioni da scambiare.
Visto il ritardo con il quale il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, soltanto per quest’anno le domande di rinnovo delle assegnazioni fisse e di conversione in assegnazione fissa, dovranno essere presentate entro il 31 Ottobre 2015; dal 2016 verrà ripristinata la consueta scadenza del 30 Settembre.
Nulla cambia per quanto concerne la richiesta di graduatoria CEMT, per la quale il termine ultimo per l’invio resta fissato al 31 Ottobre.
Per tutte le tipologie autorizzative sopra indicate, la modulistica non è stata modificata. La sezione trasporti internazionali della Conftrasporto è a disposizione delle imprese associate per la presentazione delle domande.
Il testo del D.D. dell’11 Settembre, è disponibile al link sottoindicato. Ci riserviamo di comunicare l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Cordiali saluti
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